La natura amatoriale del torneo esclude la responsabilità dell’organizzatore per l’infortunio del ragazzo, secondo la sentenza n.905 del 15/11/2023 del Tribunale di Ferrara.

La vicenda

I genitori del ragazzo sedicenne, feritosi durante un torneo di calcio amatoriale, citano a giudizio l’organizzatore per il risarcimento dei danni.

Deducono gli attori che, durante la permanenza presso la località di Comacchio (FE) per le vacanze estive dell’agosto 2021, veniva proposto al figlio, all’epoca sedicenne, di partecipare ad un torneo di calcio amatoriale e, a tal fine, veniva creato un gruppo WhatsApp con l’intento di raccogliere le quote di iscrizione e comunicare ai partecipanti le informazioni relative al torneo.

Durante una partita del torneo, svoltasi il giorno 13/8/2021, a seguito di uno scontro violento con altro giocatore il ragazzo veniva accompagnato presso l’Ospedale di Ferrara e, il giorno successivo, veniva accertata dal medico ortopedico la rottura del legamento crociato, poi confermata con risonanza magnetica effettuata in data 17/08/21.

Pertanto, i genitori del ragazzo ferito chiedono la condanna dell’organizzatore del torneo di calcio amatoriale a risarcire il danno patito “quale diretta conseguenza dell’infortunio” ovvero “quale conseguenza per la mancata stipula di assicurazione a copertura degli infortuni di gioco, espressamente confermata agli iscritti al torneo di calcio”. Nello specifico, gli attori sostengono che l’organizzatore non aveva adempiuto alla promessa di attivare una polizza assicurativa.

Il giudizio del Tribunale di Ferrara

Il Giudice evidenzia che parte attrice non offre alcuna qualificazione giuridica del titolo giustificativo della pretesa risarcitoria, limitandosi – solamente nella comparsa conclusionale – a classificare, seppur in maniera molto generica, la fattispecie quale responsabilità extracontrattuale derivante da fatto illecito.

La giurisprudenza ritiene che il ruolo di organizzatore giuridicamente rilevante – quale centro di imputazione delle conseguenze lesive – richieda la natura sportiva delle attività gestite e dirette, in forza dell’esercizio dei poteri di controllo e direzione da parte dell’organizzatore, tenuto alla sorveglianza e alla supervisione dell’idoneità e della sicurezza del luogo in cui si svolge la manifestazione e degli impianti utilizzati, dell’idoneità dei mezzi tecnici utilizzati e dell’idoneità dell’atleta a partecipare alla competizione, sia in ragione della sua esperienza che per le sue condizioni psicofisiche.

Accertata la natura amatoriale del torneo di calcio

Nel caso concreto si trattava di partite amatoriali e dunque la natura amatoriale del torneo esclude la responsabilità dell’organizzatore, in quanto l’antigiuridicità del comportamento del minore e la conseguente responsabilità del sorvegliante non possono ritenersi sussistenti ove il fatto lesivo derivi da una condotta strettamente funzionale allo svolgimento del gioco e sia compatibile con lo sport praticato, permanendo una residua responsabilità in capo all’organizzatore solamente ove il fatto illecito sia stato determinato dalla volontà di ledere (Cass. civ. Sez. III sentenza n. 7247 del 30/03/2011).

La natura amatoriale del torneo è evincibile dal fatto che l’organizzatore della competizione non fosse un ente o un’associazione sportiva riconosciuta, così come elencate dall’art. 1, I comma, del decreto 3 novembre 2010: il torneo è stato organizzato dal convenuto in qualità di giocatore amatoriale.

Ciò significa che il convenuto non ha assunto una funzione che lo ha posto in una posizione di garanzia rispetto ai partecipanti del torneo di calcio amatoriale, essendosi limitato a coordinare una competizione amatoriale sostanzialmente autorganizzata dai partecipanti, i quali hanno prestato in proprio (o attraverso i genitori) il consenso alla partecipazione.

Escluso anche l’art. 2051 c.c.

Anche ragionando nell’ottica dell’art. 2051 c.c., è da escludersi la responsabilità dell’organizzatore che si à limitato a concordare l’utilizzo temporaneo della struttura sportiva, senza assumere effettivi poteri di gestione.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. postula l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa che comporti il potere – dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore.

Ad ogni modo, gli attori non hanno dedotto alcun profilo di inidoneità del campo da gioco: fermo che tale eventuale contestazione avrebbe dovuto al più essere indirizzata alla struttura balneare in qualità di proprietaria e in possesso di effettivi poteri di custodia e di gestione, nemmeno sono dedotti profili di colpa del convenuto nell’individuazione della struttura, essendo state sollevate delle eccezioni solamente sulla mancanza di autorizzazione, scritta o verbale, all’utilizzazione dell’area per svolgere la competizione.

Tali profili non presentano alcun nesso causale con l’infortunio subito dal giocatore, al quale peraltro la sede della partita era ben nota.

Egualmente non può discorrersi di responsabilità ai sensi dell’art. 2050 c.c. non essendo annoverabile il gioco del calcio nelle attività pericolose.

Conclusivamente non risulta provata l’esistenza di una responsabilità diretta del convenuto per i danni subiti dal ragazzo, in un ordinario scontro di gioco nell’ambito di un torneo che si era incaricato di organizzare senza assumere alcuna diretta posizione di garanzia.

La domanda viene respinta.

Avv. Emanuela Foligno

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