Mancata formazione fornita al lavoratore neo assunto gli provoca l’amputazione delle dita della mano (Cassazione penale, sez. IV, dep. 23/05/2022, n.20035).

Mancata formazione del lavoratore procura al datore di lavoro la condanna per lesioni colpose.

La Corte d’appello di Torino, riforma la sentenza con la quale il Tribunale di Cuneo, assolveva il datore di lavoro dal reato di lesioni colpose, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e condanna l’imputato pena ritenuta di giustizia e al risarcimento del danno in accoglimento della domanda in tal senso avanzata dal Pubblico Ministero e dalla parte civile.

Il lavoratore infortunato era stato chiamato dall’imputato, assieme ad altri due colleghi, per effettuare la posa in opera di un pavimento in parquet presso il locale mansarda dell’abitazione dello stesso. Nel corso delle lavorazioni, l’infortunato procedeva al taglio di alcune assi in legno con una sega circolare portatile e, perdendo il controllo dell’apparecchiatura, si produceva lesioni personali consistite nell’amputazione del III dito e sub-amputazione del IV dito della mano sinistra.

Al datore di lavoro viene rimproverato in particolare la mancata formazione e informazione dell’infortunato – assunto solo tre giorni prima – in ordine alle modalità d’uso della sega circolare, e di non avere messo a disposizione il libretto di istruzioni dello strumento, dal quale si poteva ricavare che le modalità d’uso della sega circolare da parte dello stesso infortunato, fossero difformi rispetto a quelle prescritte.

In primo grado, il Tribunale riteneva il lavoratore provvisto di formazione adeguata, avendo seguito un corso di formazione per neoassunti e un altro per apprendista e che la sua condotta in occasione dell’infortunio era stata gravemente imprudente, avendo posizionato la tavola da tagliare su altre tavole, necessariamente instabili in quanto impilate.

La Corte territoriale, invece, ha osservato che plurimi elementi avevano consentito di stabilire la tipologia di sega circolare utilizzata: ossia una sega circolare portatile modello Milwaukee, che era l’unico strumento di taglio fornito dal datore di lavoro e da lui ritenuto idoneo, sebbene non lo fosse (essendo necessario impiegare, per operazioni del tipo di quella effettuata, una sega circolare da banco).

Il datore di lavoro non era presente alle lavorazioni, non impartiva alcuna direttiva ai suoi dipendenti e lasciava che le operazioni di montaggio del parquet fossero organizzate direttamente dai lavoratori, i quali si erano quindi autonomamente distribuiti le mansioni. Ed ancora, il libretto di istruzioni del macchinario non era stato messo a disposizione dei lavoratori; ed ancora pacifica la mancata formazione ai suoi dipendenti in ordine al corretto impiego della sega circolare portatile; la formazione del lavoratore a fini prevenzionistici risultava non avere avuto ad oggetto l’impiego dello strumento incriminato.

Il datore ricorre in Cassazione con due censure. Lamenta vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte di merito sia pervenuta a un convincimento di responsabilità, ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado, sebbene la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale non abbia fornito elementi distonici rispetto a quelli offerti dall’istruzione dibattimentale avanti il Tribunale, ove era emerso che in ordine all’accaduto non era stato effettuato alcun accertamento investigativo su alcuno degli aspetti della vicenda.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all’assenza di una ricostruzione dei fatti idonea a comprovare la responsabilità dell’imputato.

Il primo motivo è infondato.

Sul piano dell’onere argomentativo, nel ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado, la Corte di merito ha esaminato tutti i singoli aspetti della vicenda sui quali il primo Giudice si era formato un convincimento difforme, ed ha argomentato la propria decisione, di fatto confrontandosi con ogni aspetto delle argomentazioni poste a sostegno dell’opposta decisione del Tribunale, in termini pienamente conformi a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.

Inoltre, sono stati affrontati gli elementi di prova in ordine alla mancata formazione, da parte del datore di lavoro degli oneri formativi e informativi su di lui gravanti.

Sotto tale profilo, la Corte distrettuale, attraverso la disamina delle prove raccolte, ha motivato in modo approfondito – sulla base di plurime emergenze probatorie – in ordine al fatto che al lavoratore, pur avendo lavorato in precedenza con mansioni analoghe, risulta la mancata formazione specifica per l’impiego di uno strumento come quello utilizzato in occasione dell’incidente.  Della sega in questione non era disponibile presso la ditta il libretto di istruzioni e il suo impiego implicava una mansione indubbiamente pericolosa, oltretutto senza che il datore si preoccupasse di dare ai suoi dipendenti direttive per operare in sicurezza in sua assenza.

Per tali ragioni la Corte ha tratto il convincimento dell’inadeguatezza e della mancata formazione del lavoratore infortunato.

Anche il secondo motivo è infondato e il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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