Veicolo urta l’autobus che sta compiendo la manovra di svolta (Cassazione civile, sez. VI, 27/05/2022, n.17275).

Veicolo urta l’autobus durante la manovra di svolta: i Giudici di merito attribuiscono la responsabilità all’autoveicolo.

L’automobilista chiamava dinanzi al Giudice di Pace di Roma la società proprietaria dell’autobus e l’Assicurazione, chiedendone la condanna risarcimento dei danni al proprio veicolo, causati da uno scontro con un autobus di linea.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che il sinistro andasse ascritto a responsabilità esclusiva dell’attrice.

Successivamente, il Tribunale di Roma – in funzione di Giudice d’Appello – rigettava il gravame.

Il Tribunale riteneva che il veicolo dall’attrice viaggiasse a una velocità inadeguata (tenuto conto, in particolare, dell’ora notturna, della scarsa illuminazione, della presenza di accessi privati); che il conducente guidava in stato di ebbrezza, tale da limitare la capacità di reazione. Pacifico inoltre che il predetto veicolo urta l’autobus quando quest’ultimo aveva orinai ultimato una manovra di svolta e si era già immesso nel flusso della circolazione.

La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione con ricorso fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Col primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare il rapporto redatto dai Carabinieri in occasione del sinistro, dal quale emergeva che il conducente dell’autobus, impegnando l’area d’un crocevia, aveva violato le norme del codice della strada che prescrivono ai conducenti di usare la massima attenzione nell’affrontare le intersezioni stradali. Sostiene la ricorrente che, avendo il rapporto redatto dai carabinieri piena efficacia probatoria fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., il non avere attribuito rilevanza a tale documento costituisce un errore di diritto censurabile in sede di legittimità.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Stabilire se da un determinato atto possa, o non possa, trarsi la prova della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale è questione di puro fatto, riservata al Giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Il rapporto dei Carabinieri fa piena fede fino a querela di falso solo con riferimento ai fatti caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, e va da sé che questi ultimi non furono presenti all’impatto tra i due mezzi. Ad ogni modo, il Tribunale non ha  trascurato di prendere in esame la condotta del conducente dell’autobus, concludendo, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell’istruttoria, che la sua condotta non fu imprudente, in quanto nella dinamica veicolo urta l’autobus, quest’ultimo veniva attinto nella parte posteriore quando aveva già ultimato la manovra di svolta.

Col secondo motivo la ricorrente deduce che il Tribunale non avrebbe potuto addossare l’intera responsabilità del sinistro al conducente del veicolo, se non dopo avere accertato in fatto se anche il conducente dell’autobus avesse fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

Il motivo è infondato. Il Tribunale ha preso in esame la condotta del conducente dell’autobus, e ha escluso che questi avesse tenuto una condotta colposa.

Non vi è stata, quindi, violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2,; lo stabilire poi se Tribunale abbia correttamente, o scorrettamente, interpretato le prove, là dove ha escluso la responsabilità del conducente dell’autobus, è questione di puro fatto non sindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Investe il pedone in retromarcia : omicidio colposo aggravato

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui