Onere probatorio del lavoratore in materia di infortunio sul lavoro: deve essere provata la nocività dell’ambiante del lavoro e la dinamica del sinistro (Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2022, n.13640).

Onere probatorio nell’infortunio sul lavoro e accertamento del diritto alla concessione dell’equo indennizzo per le infermità derivate.

La Corte d’Appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha respinto gli appelli proposti avverso le sentenze del Tribunale che aveva rigettato le domande, avanzate con separati ricorsi nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca nonché del Circolo Didattico, volte ad ottenere: a) il risarcimento del danno conseguente all’infortunio sul lavoro; b) l’accertamento del diritto alla concessione dell’equo indennizzo per le infermità derivate dal medesimo infortunio; c) la dichiarazione di non debenza delle somme delle quali il Ministero aveva chiesto la restituzione perché corrisposte sebbene la infortunata, dichiarata idonea alla prestazione dall’Inail, non avesse ripreso servizio a far tempo dal 9 giugno 2004.

Riguardo alla domanda risarcitoria, la Corte ha osservato che correttamente il Tribunale riteneva non assolto l’onere probatorio gravante sulla lavoratrice, la quale non aveva fornito alcuna descrizione dei luoghi, non aveva individuato la porta dello stabile che le sarebbe rovinata addosso, non aveva descritto le condizioni della stessa, né aveva precisato quali vizi o difetti il manufatto presentasse.

Ed ancora, sempre riguardo l’onere probatorio, l’assenza di altri colleghi al momento dell’infortunio non permetteva di accertare la dinamica del sinistro, in assenza di specifiche allegazioni della infortunata.

I Giudici d’appello, inoltre, hanno condiviso la nullità del ricorso volto all’ottenimento dell’equo indennizzo, perché la infortunata non aveva individuato la categoria alla quale la patologia sofferta era riferibile, o altra categoria equiparabile, e si era limitata a produrre documentazione medica riguardante il danno biologico conseguente all’infortunio.

L’infortunata ricorre in Cassazione deducendo che il Ministero non aveva contestato la dinamica dell’infortunio ed aveva addotto a sua giustificazione la responsabilità del Comune, tenuto alla manutenzione dell’edificio scolastico e degli arredi. In tale visuale, secondo le regole dell’onere probatorio, non doveva dimostrare quali fossero le condizioni della porta, crollata o inclinatasi, perché il lavoratore infortunato deve solo provare la dinamica dell’infortunio ed il danno che dallo stesso è derivato, non le cause del medesimo, posto che grava sul datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad evitare la produzione del fatto dannoso.

In sintesi, tutte le censure della lavoratrice orbitano sulla violazione delle norme dei principi in materia di ripartizione dell’onere probatorio; omissione di pronuncia sulle istanze istruttorie; omessa considerazione dell’infortunio subito sul lavoro e della sussistenza dei danni ; violazione del diritto al riconoscimento del danno biologico patito in funzione della capacità lavorativa; violazione dell’art. 32 Cost.; erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto della controversia.

I primi due motivi sono fondati.

La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dell’infortunio nei medesimi termini indicati dalla infortunata e, pur avendo accertato che quest’ultima era stata colpita da una porta che le era rovinata addosso, ha ritenuto non assolto l’onere probatorio per omessa descrizione delle condizioni di manutenzione del manufatto.

Ragionando in tali termini, i Giudici di appello hanno erroneamente applicato i principi inerenti la responsabilità del datore di lavoro e di riparto degli oneri probatori (allegazione e prova), nelle azioni finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di infortunio sul lavoro.

La nocività dell’ambiente di lavoro, che il lavoratore deve allegare e provare, altro non è che il fattore di rischio, circostanziato in ragione della modalità della prestazione lavorativa.

Sicché, gli oneri probatori di allegazione e di prova che gravano sul lavoratore non possono prescindere dalle caratteristiche della situazione rappresentata e vanno delimitati tenendo conto anche del principio, secondo cui la parte che subisce l’inadempimento non è tenuta a dimostrare la colpa del contraente inadempiente dato che, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è il datore di lavoro, debitore dell’obbligo di sicurezza, a dovere dimostrare che l’impossibilità della prestazione alla quale è tenuto, o la non esatta esecuzione della stessa, derivano da causa a lui non imputabile.

La Corte di Cassazione, accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibili gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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