Meningite provocata da infezione per Streptococco di tipo B contratta nel corso del parto provoca aggravamento dei danni alla neonata (Cassazione civile, sez. III, 03/05/2022, n.13918).

Meningite provocata da infezione da Streptococco B nel corso del parto avrebbe provocato l’aggravamento dei danni alla neonata.

La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la decisione con la quale il Giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda proposta dai genitori, ha condannato il Medico e la Struttura al risarcimento dei danni conseguenti all’aggravamento dei danni subiti, per effetto della meningite provocata dalla contrazione dell’infezione di streptococco di tipo B nel corso del parto.

Nello specifico, la Corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo Giudice nella parte in cui – dopo aver riconosciuto la responsabilità del Medico e della Casa di Cura per l’aggravamento della patologia a seguito della contrazione della meningite provocata da infezione da streptococco – aveva comunque escluso che l’originaria insorgenza della patologia sofferta dalla neonata fosse dovuta alla colpa del sanitario e della Casa di Cura, dovendo escludersi che gli elementi obiettivi in possesso dei sanitari, al momento del parto, imponessero l’esecuzione di uno screening mirato alla verifica dell’effettiva presenza di un’infezione da streptococco in atto sulla persona della madre e la conseguente somministrazione degli antibiotici necessari; accertamento che, in caso positivo, non sarebbe stato comunque tale da superare la controindicazione connessa alla somministrazione di antibiotici in occasione del parto (eventualmente indicati per la cura dell’infezione), attesa la concorrente incidenza del rischio che una simile somministrazione avrebbe determinato in relazione alla contrazione di un’infezione da Escherichia Coli, a sua volta suscettibile di aggravare il rischio di meningite a carico della nascitura.

La decisione viene impugnata in Cassazione.

In particolare, i ricorrenti evidenziano come la Corte territoriale, dopo aver rilevato il ricorso di indici obiettivi idonei a giustificare l’esecuzione di screening preliminare, avesse contraddittoriamente escluso il dovere dei sanitari della Casa di Cura di provvedervi nel caso di specie, in contrasto con quanto emerso nel corso del processo, e per aver affermato la concretezza del rischio della contrazione dell’Escherichia Coli, da parte della nascitura, là dove la CTU si era semplicemente limitata a rilevare il generico rischio di tale contrazione, senza minimamente addentrarsi sulla specificità del medesimo rischio nel caso in esame.

La Corte territoriale ha argomentato, con riguardo all’insussistenza della colpa dei sanitari della Casa di Cura nella provocazione dell’insorgenza originaria della patologia sofferta dalla neonata, muovendo dalla preliminare esclusione del ricorso di alcuna evidenza probatoria concernente il possesso, da parte dei medici della Struttura, di elementi tali da condurre a procedere necessariamente con la somministrazione di un antibiotico durante il parto; e ciò, sia per l’inesistenza di indicazioni stringenti sulla necessità di un preliminare screening destinato alla ricerca o all’accertamento dell’esistenza di un’infezione in atto sulla persona della madre; sia per il rischio connesso alla somministrazione di antibiotici alla partoriente durante il parto.

Infatti, la sola circostanza dell’astratto riconoscimento di un simile rischio (come si limiterebbe a riferire il CTU, secondo quanto assumono i ricorrenti), non risulta in contraddizione, né è incompatibile, con il riconoscimento di un conforme rischio nel caso di specie, non avendo i ricorrenti evidenziato gli eventuali caratteri specializzanti della vicenda in esame, rispetto alla regola di carattere generale, tali da sottrarne la soggezione all’ordinario rischio incombente in termini generali a carico del nascituro per effetto della somministrazione di antibiotici.

L’iter argomentativo del Giudice d’Appello risulta logico, lineare, comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure dei ricorrenti.

Per quanto riguarda il lamentato travisamento dei contenuti della CTU, gli Ermellini rammentano che il travisamento della prova non sarebbe più deducibile a seguito della novella apportata all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. dalla L. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

I ricorrenti si sono limitati unicamente a prospettare una pretesa più appropriata e ragionevole lettura dei contenuti dell’elaborato tecnico del CTU. secondo il proprio soggettivo punto di vista, secondo i termini di una proposta critica in nessun modo consentita in sede di legittimità.

Conclusivamente, il ricorso viene rigettato con conferma della statuizione di merito circa la responsabilità del Medico e della Casa di Cura per l’aggravamento della patologia a seguito della contrazione della meningite provocata da infezione da streptococco ed esclusione di responsabilità, invece, per l’originaria insorgenza della patologia sofferta dalla neonata.

Avv. Emanuela Foligno

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