Perdita di controllo dell’autovettura e sinistro stradale (Cassazione civile, sez. III, 02/05/2022, n.13726).

Perdita di controllo dell’autovettura causa una collisione all’uscita di una rotatoria e invasione della opposta corsia di marcia.

Il danneggiato cita a giudizio il proprietario e la Compagnia assicuratrice per sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza delle gravi lesioni riportate nel sinistro stradale, deducendone l’esclusiva responsabilità del convenuto che, alla guida dell’autovettura Peugeot, per la perdita di controllo dell’autovettura, era venuta in collisione all’uscita di una rotonda, con il veicolo dell’attore, invadendone la corsia di marcia.

Il Tribunale di Treviso, accoglieva solo in parte la domanda e condannava i convenuti al risarcimento del danno, liquidando la somma di Euro 40.532,99, dichiarando però inammissibile la pretesa risarcitoria concernente il danno patrimoniale da invalidità lavorativa specifica.

L’uomo agiva in appello e la Corte di Venezia, lo accoglieva parzialmente, liquidando l’ulteriore somma di Euro 12.000,00, a titolo di risarcimento del “danno patrimoniale da lucro cessante” (“per il mancato svolgimento dell’attività lavorativa di lattoniere per il periodo di invalidità temporanea di quasi sei mesi”), confermando nel resto la sentenza del Tribunale.

La Corte territoriale, osservava: a) in forza di quanto emergente dalla CTU, dalla “collocazione dei danni sulle automobili” e dalla “posizione dei frammenti sull’asfalto risultanti dal rapporto della Polstrada”, “il sinistro si era verificato a causa della perdita di controllo dell’autovettura da parte dell’appellante a causa dell’eccessiva velocità tenuta”, in quanto, “all’uscita di una larga rotatoria in una situazione di asfalto bagnato per pioggia in atto…, anziché mantenere la propria sinistra, si allargava invadendo la corsia opposta andando a collidere con la macchina che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia”:  b) “peraltro l’autovettura Peugeot non teneva la propria destra, ma viaggiava verso il centro la carreggiata e teneva una velocità (66 km/h) non solo superiore al limite presente in zona (40 km/h), ma comunque non adeguata allo stato dei luoghi in considerazione delle cattive condizioni metereologiche e dell’approssimarsi ad una rotonda”; c) la quantificazione del contributo causale operata dal Tribunale (70% a carico della Peugeot e 30% a carico del veicolo dell’attore era, quindi, da confermare, in quanto la “condotta colposa che aveva avuto maggiore efficienza causale rispetto al sinistro era quella della Peugeot che, invadendo la corsia opposta, provocava l’impatto con l’altra autovettura”, mentre la condotta dell’attore aveva contribuito “in misura minore alla causazione del sinistro”; d) la domanda attorea di risarcimento del danno patrimoniale era ammissibile, ma poteva essere accolta solo in riferimento al “danno da lucro cessante per il mancato svolgimento dell’attività lavorativa di lattoniere per il periodo di invalidità temporanea di quasi sei mesi”, giacché, in base alla espletata C.T.U. medico-legale, a carico dell’attore (all’epoca del sinistro titolare di azienda artigianale di taglio lamiere, poi cessata) non era emersa “una invalidità specifica che abbia determinato una ridotta capacità a svolgere un’attività lavorativa…, avendo il CTU evidenziato solo una menomazione all’integrità psico-fisica nella misura del 25%”.

L’uomo ricorre in Cassazione evidenziando che se la Peugeot avesse rispettato i limiti di velocità l’incidente non si sarebbe verificato e denunziando la mancata ammissione dei mezzi istruttori.

Le doglianze non sono fondate.

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del Giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che può essere suscettibile del sindacato di legittimità solo in ragione della denuncia di un omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti.

Il ricorrente indica come fatti l’eccessiva velocità dell’autovettura Peugeot, la posizione della stessa autovettura, non sulla destra della rispettiva corsia di marcia e la perdita di controllo dell’autovettura, ossia circostanze materiali che la Corte territoriale ha esaminato ed apprezzato ai fini della valutazione della responsabilità nella causazione del sinistro.

Ergo, la denuncia di mancata ammissione di mezzi istruttori, in quanto volti a provare circostanze fattuali delle quali il Giudice di merito ha puntualmente tenuto conto nell’apprezzamento ad esso riservato, si palesa del tutto priva di consistenza.

Anche le ulteriori doglianze inerenti il mancato riconoscimento della perdita di capacità lavorativa, vengono considerati infondati.

In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti, non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.

Il Giudice di merito ha, quindi, liquidato il danno biologico in base alla percentuale di invalidità permanente del 25%, escludendo che lo stesso fosse privo di capacità lavorativa specifica e, anzi, affermando la presenza di una “conservata capacità lavorativa”, riferita all’attività di operaio.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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