Prova rigorosa nel sinistro stradale (Tribunale Napoli, sez. X, 04/04/2022, n.3331).

Prova rigorosa e diritto al risarcimento nel sinistro stradale è il tema trattato nella decisione qui a commento.

L’appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n. 41185/2017 resa dal Giudice di Pace di Napoli, con la quale è stata rigettata la domanda risarcitoria proposta; contestando le motivazioni fattuali e giuridiche addotte dal primo Giudice, ha chiesto la riforma della decisione con accoglimento della domanda di risarcimento danni e vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Secondo la danneggiata, il Giudice di Pace,  erroneamente ha rigettato la domanda affermando che la parte attrice “non ha fornito la prova rigorosa che è stato impossibile rilevare il numero di targa del veicolo rimasto sconosciuto”, affermando la necessità che la parte danneggiata “fornisca una prova rigorosa, deriva dall’esigenza di evitare eventuali frodi che, purtroppo, nella nostra Regione sono estremamente diffuse”, aggiungendo che tale prova assurge ad elemento costitutivo del diritto al risarcimento.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, in tema di sinistri stradali causati da veicoli non indentificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi personalmente per identificare il veicolo, in quanto l’accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno delle denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non indentificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima.

Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato, dunque, l’obbligo risarcitorio del Fondo di Garanzia nei confronti della vittima sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell’immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile, per circostanze obiettive da valutare caso per caso e non imputabili a negligenza della vittima.

Pertanto, la domanda non può essere rigettata se dall’istruttoria emerga che l’identificazione del veicolo non è stata possibile per circostanze non imputabili a negligenza della vittima, il che vuol dire che la domanda va rigettata ove la mancata identificazione del veicolo sia ascrivibile ad un difetto di diligenza della parte danneggiata.

Per tali ragioni le argomentazioni del primo Giudice sulla non fornita prova rigorosa non sono corrette.

L’alta incidenza di truffe in alcuni ambiti territoriali della nazione non consente di graduare diversamente l’onere probatorio a carico del danneggiato secondo il luogo di accadimento o la residenza della parte, come invece afferma il Giudice di Pace, atteso che, altrimenti, ciò si tradurrebbe in una ingiustificata discriminazione in danno dei cittadini onesti che risiedono nelle zone in cui tali fenomeni criminali sono più diffusi e comunque competendo alla autorità il dovere di contrastare detti fenomeni e di garantire il rispetto della legge in ogni ambito territoriale del paese.

Dalle deposizioni testimoniali emerge che l’appellante mentre attraversava sulle strisce pedonali, veniva attinta da un’autovettura che non si fermava per prestare soccorso e si allontanava repentinamente. Tale dinamica coincide con quanto rappresentato dall’infortunata nella denuncia/querela presentata al Commissariato di Polizia, da cui è scaturita l’indagine penale conclusasi con richiesta di archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori del fatto.

La mancata annotazione del numero di targa dell’autovettura investitrice, e dunque la prova rigorosa cui si riferiva il primo Giudice, ben può trovare giustificazione da un lato nel repentino allontanamento del veicolo, poiché il suo conducente non si fermava a prestare soccorso, dall’altro nella comprensibile preoccupazione dei presenti di soccorrere l’infortunata caduta in terra e dolorante, così come il dolore e lo shock riportati dalla odierna appellante, unitamente al fatto di essere caduta in terra, pienamente spiegano il fatto che non vi fu la possibilità di leggere ed annotare il numero di targa del veicolo da cui era stata colpita.

Dunque, in riforma della decisione impugnata, viene affermata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo rimasto non identificato, con condanna al risarcimento del danno in capo al F.G.V.S..

Avv. Emanuela Foligno

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