Partita amichevole e lesioni al giocatore (Cass. civ., sez. VI – 3, 9 febbraio 2023, n. 3959).

Partita amichevole di calcio e lesioni subite dal giocatore per placcaggio.

La decisione a commento tratta dell’infortunio sportivo e della sproporzione dell’azione offensiva rispetto ai canoni del gioco.

La vicenda giudiziaria trae origine da una partita amichevole di calcio nel corso della quale il danneggiato subita un violento placcaggio in scivolata da parte di uno degli avversari, riportando serie lesioni.

Il Tribunale rigettava la domanda risarcitoria del danneggiato.

I Giudici di appello, invece, ritenevano che l’azione fosse sproporzionata ai canoni e al contesto di gioco e condannavano l’autore del placcaggio al pagamento del risarcimento del danno per le lesioni inferte.

Nello specifico, la Corte di Appello, seguendo l’indirizzo di legittimità in punto di infortuni sportivi, ribadisce che “per la valutazione della responsabilità dei protagonisti dell’attività sportiva occorre procedere a un attento esame del contesto ambientale in cui l’attività medesima si svolge in concreto per rilevare il grado di violenza o di irruenza compatibile con il rischio cosiddetto consentito.

Ragionando in tal senso, ritenevano che l’azione di gioco posta in essere nei confronti del danneggiato è stata caratterizzata da un’irruenza sproporzionata al contesto di una partita amichevole tra squadre dilettanti.

Il soccombente impugna la decisione in Cassazione dove viene dato seguito all’indirizzo seguito correttamente dalla Corte di merito.

Preliminarmente viene analizzato il nesso causale tra l’azione di gioco e le lesioni riportate dal danneggiato.

L’azione di placcaggio in scivolata, osservano gli Ermellini, non consente all’autore di fermarsi con precisione, né di dirigere correttamente la forza dell’impatto, in quanto svolta con una specifica carica di irruenza.

Tale violenza viene considerata sproporzionata rispetto al contesto di gioco, trattandosi di una partita amichevole tra squadre dilettanti.

Al riguardo viene specificato che la distinzione tra un’azione praticata in un contesto di gioco professionale, e quella praticata in un contesto amichevole, non è dirimente in quanto ciò che bisogna tenere presente non è l’espressione di un giudizio sull’agonismo o sull’ardore sportivo, ma l’assenza di professionalità nell’esercizio della pratica sportiva.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Permessi Legge 104 e turni di lavoro

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui