Permessi Legge 104 e turni di lavoro del beneficiario (Cassazione civile, sez. lav., dep. 25/01/2023, n.2235).

Permessi Legge 104 e condotta di abuso del lavoratore contestata dal datore.

Nel valutare la condotta del lavoratore, ai fini di un eventuale abuso della Legge 104, occorre tenere conto delle modalità con cui la prestazione viene resa e in particolare dei tempi della stessa.

Il lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli il 14.11.2016 in relazione all’uso improprio del permesso Legge 104 fruito il 22.10.2016, chiedendone l’annullamento e insistendo per la reintegrazione nel posto di lavoro o in subordine per la tutela indennitaria.

Il Tribunale di Taranto, sia in sede sommaria, che all’esito dell’opposizione, rigettava le domande avendo accertato che il licenziamento era legittimo.

La Corte di Appello di Lecce, sezione di Taranto, rigettava il reclamo confermando la decisione impugnata. La Corte ha ritenuto confermato l’abuso del permesso fruito, nel senso dello sviamento della funzione assistenziale propria del permesso.

In particolare, il Giudice di Appello ha accertato che la condotta tenuta dal lavoratore – il quale durante il giorno si era assentato dal domicilio dell’invalida cui doveva prestare assistenza dalle 9,30 alle 13,30 e poi dalle 17,00 alle 19,23 – integrasse l’abuso contestato e costituisse una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede realizzando una indebita percezione dell’indennità da parte dell’istituto previdenziale.

Sebbene l’assistenza all’invalido può essere prestata con svariate modalità, la Corte ha evidenziato che le caratteristiche dell’invalidità dell’assistita – gravemente obesa ed incapace di muoversi da sola sicché necessitava di assistenza per ogni cosa, assistenza che il lavoratore, per la sua prestanza, era in grado di offrire anche da solo – comportavano che questi dovesse rimanere nei pressi della stessa per assisterla ed avrebbe potuto allontanarsi solo per brevissimi periodi.

Il lavoratore ricorre in Cassazione.

Deduce il ricorrente di avere allegato che il giorno 22.10.2016 era stato assegnato al turno notturno, dalle 22,00 alle 6,00 e precisa, quindi, che aveva chiesto di beneficiare del permesso poiché doveva prestare assistenza all’invalida proprio nelle ore notturne. Nella giornata del 22 ottobre era rientrato presso il domicilio della madre invalidta alle 19,43 e che, da allora, non si era più mosso. Osserva che pertanto aveva prestato assistenza all’invalida per tutte le otto ore in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività lavorativa utilizzando il permesso in maniera corretta.

Deduce, inoltre, che la Corte territoriale, nel rigettare la sua domanda, non aveva tenuto conto del fatto che si trattava di un turno lavorativo posto a cavallo tra due giornate e sostiene che i permessi Legge 104 devono essere interpretati nel senso che non deve essere escluso il periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto prestare servizio.

Le censure sono fondate.

La Suprema Corte statuisce che nel caso in cui il turno di lavoro sia notturno, e quindi inizi in un dato giorno e termini nel successivo, per verificare il corretto utilizzo del permesso in questione è necessario che sia congruo, rispetto alla norma, il comportamento tenuto nella fascia oraria in cui il lavoratore avrebbe dovuto lavorare, in quanto durante le ore diurne il lavoratore non avrebbe dovuto prestare alcuna attività lavorativa.

“A norma della L. n. 104 del 1992, art. 33, commi 3 e 7, il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la ratio della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza.”

In tale prospettiva, pertanto, la Corte territoriale dovrà procedere ad un nuovo esame delle evidenze istruttorie per verificare se, effettivamente, tenuto conto dei modi e dei tempi della prestazione e delle esigenze assistenziali dell’invalida, il lavoratore con la sua condotta si sia sottratto agli obblighi di assistenza in relazione ai quali il permesso era stato accordato.

L’accoglimento dei primi due motivi assorbe l’esame delle altre censure.

Avv. Emanuela Foligno

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