L’infezione da Covid è un infortunio o una malattia? La differenza è sostanziale quando si parla di risarcimenti e polizze assicurative.
Infatti se il Covid viene inteso come un infortunio, questo rientra nei casi indennizzabili dalle polizze infortunio, se invece viene inteso come malattia non dà diritto al rimborso.
Tanto si è discusso negli ultimi due anni di questa circostanza il Tribunale Torino (19 gennaio 2022) e il Tribunale di Vercelli (3 agosto 2022), ad esempio, ritengono che il Covid costituisca infortunio; altre, invece, ritengono che sia una malattia (Tribunale Pesaro 9 giugno 2021, Tribunale Roma 30 gennaio 2022, Tribunale Pescara 22 marzo 2022). In quest’ottica molto interessante è la sentenza del Tribunale di Bergamo (Sez. IV, Sentenza 16/03/2023, n. 561) che richiama il concetto di infortunio della SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni) la quale ha chiarito che anche nelle polizze private l’evento infettante costituisce infortunio.
I fatti
Gli attori stipulavano un contratto di viaggio con destinazione L’Avana (Cuba) e correlata polizza assicurativa comprensiva della garanzia per infortunio. Nel corso del soggiorno vacanza, gli attori venivano ricoverati in ospedale e uno di essi decedeva causa Covid, mentre gli altri tre rimanevano ricoverati per 15 giorni, dopodiché venivano dimessi e rientravano in Italia.
In giudizio, pertanto, gli attori invocano l’indennizzo dovuto per il soggiorno non usufruito nonché l’indennità temporanea per i 15 giorni di degenza ospedaliera e l’indennizzo dovuto per l’infortunio da viaggio sub specie del caso “morte”.
La domanda è fondata.
Uno dei quattro contraenti del contratto di viaggio, come detto, è deceduto a L’Avana, il 18 marzo 2020 nel corso del viaggio-vacanza viaggio assicurato, dopo aver contratto l’infezione da Covid-19. La Compagnia si oppone alle domande sostenendo che l’evento morte del viaggiatore sia avvenuto per causa di malattia e dunque estraneo alle ipotesi di indennizzo per infortunio collegate alla polizza di viaggio.
Il Tribunale passa al vaglio il contratto di polizza ed evidenzia che l’“infortunio” viene ivi definito “sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea, mentre definisce “malattia” ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.” Riguardo agli infortuni da viaggio, in caso di morte o invalidità permanente, la Società assicura “gli infortuni (non aerei) subiti dall’Assicurato durante il periodo di viaggio, e comunicato alla Società, che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.”
Ebbene, la nozione di “infortunio” contenuta nella polizza è quella consueta, imperniata sul concetto di “causa fortuita, violenta ed esterna”, mutuata in parte dalla disciplina antinfortunistica (art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965).
L’infezione è un infortunio
In ambito assicurativo sociale, l’infezione virale viene comunemente considerata un infortunio (Cass. n. 29435/2022: “Nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, costituisce causa violenta anche l’azione di fattori microbici o virali che, penetrando nell’organismo umano, ne determinino l’alterazione dell’equilibrio anatomo-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche in difetto di una specifica causa violenta alla base dell’infezione.
La relativa dimostrazione può essere fornita in giudizio anche mediante presunzioni semplici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di un infermiere professionale, volta al riconoscimento, in suo favore, della copertura INAIL in ragione della contrazione sul luogo di lavoro di una infezione da virus HCV, sull’assunto che mancasse la prova dello specifico evento infettante in occasione di lavoro)”. Conformi Cass. 9968/2005, Cass. n. 20941/2004, Cass. n. 6899/2004, Cass. n. 7306/2000)).
Infatti, l’art. 42 D.L. n. 18 del 2020 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in L. n. 27 del 2020, considera l’infezione da Covid un infortunio sul lavoro; egualmente l’INAIL, nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020, sposa pienamente l’equiparazione “causa virulenta/causa violenta”.
In ambito assicurativo privato, invece, alcune pronunce di merito hanno ritenuto che il Covid sia un infortunio, mentre altre una malattia. Le prime pronunce ravvisano nell’infezione da Coronavirus tutti i connotati dell’infortunio, inteso come evento dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna. Le seconde pronunce evidenziano che si tratta di polizze infortunio e non di polizze malattia; affermano che il Coronavirus, sia secondo la scienza medico-legale che secondo il comune sentire, è una malattia; valorizzano la circostanza che l’infezione viene contratta in assenza di un fattore “traumatico”.
Il Tribunale di Bergamo, aderisce al primo orientamento, che peraltro si era già consolidato nel corso del 2022.
Le ragioni sono le seguenti: in primo luogo, la polizza contiene una specifica esclusione per la “pandemia” nella sezione Assistenza all risk, tuttavia non ripetuta nella sezione Infortuni da viaggio. In secondo luogo, la normativa emergenziale, laddove considera il Covid un “infortunio”, seppure dettata per il campo delle assicurazioni sociali, costituisce indubbiamente un elemento a favore di analoga interpretazione per il settore delle assicurazioni private, a meno di non voler ipotizzare un’ingiustificata disparità di trattamento. In terzo luogo, a smentita dell’affermazione secondo cui, anche nel “comune sentire”, il Covid viene considerato una “malattia”, il Tribunale evidenzia che la scienza medico-legale propende nettamente per l’opinione contraria e richiama quanto affermato dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni), intervenuta sul punto:
“anche nell’ambito della polizza privata contro gli infortuni, prescindendo da qualsiasi condizione o clausola speciale ovvero diversa specificazione contrattuale nonché dalla valutazione medico legale dell’indennizzabilità e della quantificazione delle sue conseguenze, l’evento infettante in sé costituisca, ad ogni effetto, infortunio ai sensi della più diffusa definizione contrattuale dello stesso”.
Il Covid come “causa violenta”
Detto ciò, il punto dirimente della questione è il concetto di “causa violenta”, nel senso che solo essa darebbe luogo a infortunio, rapportato al contagio da Covid. Ebbene, il momento infettante non deve necessariamente essere di tipo “traumatico” o “meccanico”, ma può consistere in qualsiasi altra condizione che presenta una efficienza causale lesiva, idonea a determinare lesioni corporali obiettivabili, proprio come previsto nel contratto di polizza infortuni viaggio.
Ciò che contraddistingue l’infortunio dalla malattia è il fatto che, nell’infortunio la causa scatenante ha le caratteristiche della rapidità e della concentrazione, mentre, nella malattia, si evolve più lentamente nel tempo. Non vi è dubbio che il meccanismo di contrazione dell’infezione da Coronavirus sia del primo tipo, avuto riguardo all’impatto immediato e devastante dell’agente virale sull’organismo umano.
Seguendo tale ragionamento, del tutto corretto, il Tribunale condanna la Compagnia a pagare agli eredi del deceduto la somma di euro 50.000,00 stabilita dalla Polizza.
Per completezza espositiva vengono, invece, rigettate le domande inerenti il soggiorno non usufruito e i giorni di degenza ospedaliera.
Gli attori sono stati ricoverati in ospedale e trattenuti in quarantena per 15 giorni, dal 10 al 26 marzo 2020; indi sono rientrati in Italia il 28 marzo 2020, e l’assicurazione ha pagato le spese di prolungamento del soggiorno a causa di ricovero ospedaliero dell’assicurato. La Polizza non prevede un indennizzo per il caso di “interruzione del viaggio dal 11/03/2020 al 15/03/2020, con impossibilità di rientro anticipato per causa di forza maggiore”, pertanto nessun indennizzo è dovuto.
Avv. Emanuela Foligno

Contagio da Covid-19: infortunio e malattia nelle polizze private







Buona sera ,ho letto con attenzione lo scritto pubblicato sul covid 19 infortunio o malattia ?
mi chiamo Lauretta Giuseppe nel mese di marzo 2020 primi giorni del mese, sono stato ricoverato con febbre
alta in ospedale ,mi e stato messo il casco la quale mi e stato detto che ne ho rotto tre ,tenga presente che il sottoscritto non ricorda nulla di tutto quello che le sto per spiegare questa sera.
dopo consenso della mia famiglia sono stato intubato ,e mi giravano pancia in su e e in giù.
Mi e stata fatta la TRACHEOSTOMIA .
Mi sono state fatte delle trasfusioni di sangue , una puntura al cuore ,sono stato per 52 giorni in coma
Sono stato ricoverato per 9 mesi in ospedale.
Sono diventato invalido al 100% con accompagnamento , mi sono venuti i piedi equini , o un decubito nel tallone destro ,o decubiti in faccia e testa .
Mi faccio i bisogni addosso , o i nervi delle gambe e braccia dagli ultimi esami di elettromiografia eseguiti 2024 l’esito medio gravi .
Sono arrivato a pesare 60 kl ( sono diventato una nullità una cosa inutile ) .
ero un felice pensionato un fungaiolo matto ,ero sempre nei boschi ,e per i pericoli che magari potessi trovare lungo le mie escursioni in montagna ,mi ero fatta una polizza assicurativa contro gli infortuni o morte.
Tengo a precisare che avevo messo un legale per riscuotere il premio di € 50.000,00 ,ma l’agenzia assicurativa rispose che il covid 19 non e un infortunio ma bensi una malattia , il mio legale fece subito una raccomandata per non andare in prescrizione ,ho tutte le copie delle raccomandate inviate al’agenzia.
Vengo al dunque : il mio legale mi disse di aspettare un po di tempo per vedere come si volvessero le altre cause in questione.
Pochi giorni fa vedendo che non mi rispondeva via email ,faccio ricerca di avv. RUSSO GIUSEPPE e scopro che il mio legale e morto.
Io sto leggendo molte cause di infortunio o morte da covid 19, e le assicurazioni stanno perdendo tutte.
il sindacato italiano specialisti di medicina legale e delle assicurazioni ( DOTT. ENRICO PEDOJA )
PRESIDENTE DEI MEDICI LEGALI ITALIANI DICHIARA CHE IL COVID 19 E UN INFORTUNIO E NON UNA MALATTIA ,PERCHE E CAUSA VIRULENTA CON CAUSA VIOLENTA.
Per favore fatemi sapere il vostro parere.
335 6884030 GIUSEPPE 335 7157908 MARIA ( MOGLIE )
residente a BRANDIZZO TO
Scriva al dr. Pedoja enricopedoja@libero.it