Estrazione a sorte per l’aggiudicazione di una gara, procedura legittima?

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Il TAR della Campania ha confermato la legittimità del provvedimento di aggiudicazione di una gara per estrazione a sorte data l’impossibilità di designare la società vincitrice per le caratteristiche oggettivamente identiche delle offerte presentate

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con la sentenza n. 1627/2017, si è pronunciato sul ricorso presentato da un’impresa in relazione alla procedura di affidamento di un appalto. Nello specifico l’azienda in questione aveva impugnato il provvedimento con cui un Ente aveva deciso di scegliere l’aggiudicatario di una gara pubblica mediante estrazione a sorte.

La società lamentava, in particolare, l’irragionevolezza del criterio adottato nella designazione del fornitore. Un operato che, a detta della ricorrente, sarebbe sfociato “nel puro arbitrio”.

Il TAR, tuttavia, non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato. Per i Giudici amministrativi, infatti, nessuna norma impedisce a una stazione appaltante di ricorrere al criterio della “estrazione a sorte” per la scelta dell’appaltatore.

Il Tribunale ha precisato che l’aggiudicazione spetta all’offerente che abbia presentato l’offerta migliore sulla base dei criteri fissati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Lo prevede l’art. 54 del decreto legislativo n. 50/2016. Nel caso in esame, tuttavia, nei documenti di gara non era stato fissato alcun criterio di aggiudicazione. Pertanto la condotta dell’Amministrazione non poteva essere considerata illegittima.

Lo stesso Ente appaltante, del resto, aveva chiarito che appariva “praticamente impossibile esprimere qualunque tipo di preferenza da parte dell’amministrazione” in altro modo. Ciò “a causa della totale equivalenza dei tre operatori nella gara” per via delle caratteristiche oggettivamente identiche delle offerte presentate. Da qui la decisione di affidarsi alla estrazione a sorte per la scelta del vincitore.

In conclusione, dunque, i Giudici hanno confermato la legittimità del provvedimento impugnato disponendo la compensazione delle spese processuali tra le parti.

 

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