Per la Cassazione, nei provvedimenti di affidamento e mantenimento dei figli, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova. Il giudice può disporre d’ufficio indagini per verificare le condizioni economiche dei genitori o ritenere attendibile la relazione investigativa prodotta dalla parte

In relazione ai provvedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli “opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova”. I provvedimenti del giudice, infatti, “devono essere ancorati ad una adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli”. Tali indagini sono esperibili d’ufficio.

Lo ha chiarito la Suprema Corte con l’ordinanza n. 21178/2018. I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno specificato al proposito che le istanze delle parti “non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate”. Ciò tutte le volte “che il giudice sia comunque in condizione di desumere aliunde l’attendibilità del dato (anche se) prospettato dalla parte”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Giudice di prime cure aveva pronunciato la separazione di due coniugi, affidando alla madre i due figli maschi. Il Tribunale aveva altresì stabilito il contributo al mantenimento da parte del padre nella misura di 350,00 euro mensili.

In appello la sentenza era stata riformata con l’affidamento condiviso della prole a entrambi i genitori e il ricollocamento del figlio maggiorenne presso la madre. La Corte territoriale, inoltre, aveva disposto la modifica dell’importo del contributo al mantenimento in 350,00 euro per ciascuno dei ragazzi.

Alla base di tale decisione il riconoscimento del valore indiziario di una relazione investigativa prodotta dalla difesa della moglie.

Questa stimava che il reddito a disposizione del marito fosse maggiore di quello dichiarato, consistente in una pensione pari a 960,00 euro mensili.

L’uomo si era quindi rivolto al Palazzaccio, lamentando la tardiva acquisizione della relazione investigativa nel secondo grado di giudizio. Questa, infatti, era avvenuta in sede di precisazione delle conclusioni, in violazione degli artt. 345 comma 3 e 356 c.p.

I Giudici di Piazza Cavour hanno però ritenuto di non accogliere le doglianze dell’impugnante, respingendo il ricorso in quanto infondato. Per la Cassazione, infatti,  il giudice di merito, al fine di tutelare gli interessi morali e patrimoniali dei figli, può disporre d’ufficio indagini per verificare le condizioni economiche dei genitori. Questo potere non impedisce al giudicante di ritenere attendibile la relazione investigativa prodotta dalla parte sull’effettiva condizione economico-patrimoniale dell’obbligato.

 

Leggi anche:

DETRAZIONE DELLE SPESE: SPETTA SOLO A CHI VERSA IL MANTENIMENTO?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui