Perforazione ileale causata da manovre incongrue (Tribunale Monza, Sentenza n. 1473/2023 pubblicata il 27/06/2023).
Manovre operatorie incongrue provocano la perforazione ileale al paziente.
Viene convenuta a giudizio la ASST di Monza da parte della paziente che deduce responsabilità del personale sanitario in occasione del ricovero avvenuto dal 28 febbraio al 16 marzo 2018.
Preliminarmente il Giudice rammenta che in materia di responsabilità professionale nell’esercizio dell’attività medica è onere di chi assume esservi colpa del sanitario e, quindi, danno risarcibile, allegare – entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive – le qualificate inadempienze imputate al medico (od alla struttura presso la quale è stata erogata la prestazione) astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato.
Quindi, in assenza dell’allegazione – con relativo onere a carico della parte attrice – delle inadempienze a carico dei convenuti a giudizio, non è possibile affermarne la responsabilità, a prescindere dall’esito della pratica terapeutica eseguita.
Sotto tale profilo viene evidenziato il grave deficit in punto di allegazione dell’atto di citazione (e assenza della prima memoria ex art. 186, VI comma, cpc).
Il danneggiato, nell’atto introduttivo ha affermato la sussistenza di responsabilità in base alle seguenti circostanze:
-) la lesione patita dall’attrice è “iatrogena”
-) la perforazione ileale, proprio perché iatrogena, è da attribuire ad esecuzione di manovre incongrue in sede operatoria.
Ebbene, il carattere iatrogeno di una lesione non implica, di per sé solo, la responsabilità del personale sanitario, e, comunque, il carattere iatrogeno nulla dice circa l’ inadempimento qualificato imputabile al medico.
Ed ancora, il riferimento alla “esecuzione di manovre incongrue”, è una allegazione del tutto generica e priva di qualsiasi argomentazione a supporto (non rinvenibile neppure nella relazione di parte). Su questo aspetto il Giudice, stigmatizzando tale mancanza procedurale, precisa che l’allegazione deve emergere dagli scritti difensivi in quanto “non spetta al Tribunale andare alla ricerca dei dati di rilievo nei documenti riversati agli atti di causa”.
La totale genericità delle allegazioni dell’attore è del tutto inidonea a sodisfare l’onere di deduzione gravante sullo stesso.
E’ rimasto vago e indefinito il profilo in relazione al quale la Struttura convenuta dovrebbe essere chiamata a fornire la prova liberatoria di essere esente da colpa. In tale contesto, laddove fosse stata ammessa la CTU medico-legale, sarebbe stata totalmente esplorativa.
La CTU, difatti, è esplorativa -e come tale inammissibile- quando è diretta non a verificare un inadempimento qualificato ben delineato, bensì a “cercare” una qualsiasi manovra incongrua a cui attribuire efficacia causale in relazione alla dedotta perforazione ileale.
Conclusivamente, la domanda risarcitoria promossa dall’attrice è ritenuta infondata e viene respinta.
Parte attrice viene condannata al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 8.705,00, oltre oneri e accessori e 15% di spese forfettarie.
Avv. Emanuela Foligno
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