Suicidio del paziente ricoverato in Comunità di recupero

0
Suicidio del paziente ricoverato in Comunità di recupero

Suicidio del paziente ricoverato presso una Comunità di recupero (Cass. civ, sez. III,  29 maggio 2023, n. 15012).

Comunità di recupero per tossicodipendenti e suicidio di un paziente che si getta nel vuoto da uno dei terrazzi della struttura.

La madre del ragazzo deceduto ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce.

Deduce la donna che:

– il figlio era deceduto precipitando nel vuoto da un terrazzo dell’edificio della comunità di recupero dove si trovava per un programma di disintossicazione e recupero dalla dipendenza di eroina;

– erano stati violati obblighi sia contrattuali che extracontrattuali di adempimento della prestazione di assistenza e di sorveglianza;

Il Tribunale di Lecce rigettava la domanda. Successivamente, la Corte di Appello confermava tale statuizione.

Nello specifico, evidenziavano i Giudici di Appello che la controversia era estranea alla responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. e alla violazione delle norme antifortunistiche,  poiché nella citazione di primo grado era stato allegato che il suicidio si era concretizzato per la carente vigilanza del paziente, rispetto alla quale l’accesso al terrazzo lasciato aperto e sprovvisto di misure di sicurezza era stato prospettato solo come fatto sintomatico di quella. Aggiungeva la Corte di merito che le risultanze processuali avevano dimostrato la predisposizione da parte della Struttura di misure organizzative idonee alla funzione di sorveglianza, e le condizioni della vittima non avevano palesato indici che potessero far prevedere un gesto repentino come quello posto in essere.

Con il primo motivo in Cassazione la donna prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2051, c.c., e delle regole di riparto degli oneri probatori a carico del custode; deduce omesso apprezzamento degli episodi posti in essere dal figlio denunciati, come il “camminare sul cornicione, farsi la doccia vestito, avere lo sguardo assente nel vuoto”, indicati in appello, circostanze non contestate ed emergenti dalla prova testimoniale assunta, univoci indici della violazione dell’obbligo di protezione assunto dalla convenuta, stante le condizioni del figlio.

Le censure vengono considerato infondate e inammissibili.

I Giudici di Appello hanno affermato che l’accesso al terrazzo lasciato aperto e sprovvisto, oltre che di vetrata di chiusura, di idonee misure di sicurezza, era stato prospettato solo come fatto sintomatico della carenza di sorveglianza personale effettivamente posta a base della pretesa. Aggiungono che l’ulteriore tema inerente il difetto di misure antifortunistiche era stato allegato solo in secondo grado.

Pacifico ciò, gli Ermellini evidenziano che la Corte territoriale non è incorsa in omessa pronuncia in quanto, previa qualificazione dei fatti (danno in conseguenza di morte) ai sensi dell’art. 2047, c.c.,  ha scrutinato la domanda risarcitoria per omessa sorveglianza, ovvero protezione, cui la Comunità era tenuta in forza del contratto che la obbligava a erogare il servizio di “recupero dalla tossicodipendenza” e ha motivatamente ricostruito la pretesa formulata con riferimento oggettivo del correlato obbligo di sorveglianza, piuttosto che custodiale, alla vittima e non alla cosa, ciò che costituisce il discrimine con l’ipotesi dell’art. 2051, c.c..

Ciò posto, la Corte territoriale ha ritenuto assolto l’onere probatorio della Comunità osservando che, secondo le risultanze delle prove testimoniali, gli ospiti della struttura accettavano regole di permanenza “stringenti” come perquisizioni, limitazioni dell’uso del denaro, del telefono, delle visite, delle uscite al contempo accompagnate da un operatore, così individuando le misure di sicurezza e disciplinari approntate. Inoltre, ha indicato che sia l’assistente sociale, che il medico e altri ragazzi presenti in struttura, avevano descritto il comportamento della vittima al tempo dei fatti come del tutto privo di indizi riferibili a condotte autolesionistiche, o che potessero essere fonte di preoccupazione specifica.

Per tali ragioni, correttamente, i Giudici di secondo grado hanno ritenuto il suicidio del paziente circostanza imprevedibile e repentina, e ciò fa venire meno ogni ipotesi di responsabilità a carico della comunità di recupero.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Risarcimento e valutazione probabilistica della durata della vita

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui