Scontro stradale tra motociclo e camion privo di assicurazione (Cassazione civile, sez. III, 03/10/2023, n.27901).

La vicenda a commento trae origine da un sinistro avvenuto a causa dello scontro tra una motocicletta e un camion non assicurato per la RCA.

Il motociclista impugna la decisione della Corte di Appello di Roma che, rigettando il suo gravame, confermava la sentenza di primo grado, che parzialmente accoglieva la domanda risarcitoria.

A seguito dello scontro stradale il motociclista  riportava danni materiali e personali, mentre il conducente del camion veniva tratto a giudizio davanti al Giudice di Pace penale di Roma che con sentenza divenuta irrevocabile accertava che il sinistro si era verificato per esclusiva sua colpa e responsabilità.

Sulla scia di tale decisione, il motociclista citava in giudizio il conducente del camion e l’Assicurazione garante  per il FGVS (Fondo Garanzia Vittime della Strada). Il Tribunale di Roma, accertava il concorso di colpa del motociclista nella causazione del sinistro nella misura di 1/3 e condannava i convenuti al risarcimento dei danni, determinati in Euro 43.816,00. Successivamente, la Corte di Appello di Roma, come già detto, confermava il primo grado.

La vicenda approda in Cassazione ove il motociclista lamenta la omessa efficacia vincolante della valutazione della colpa esclusiva del conducente del camion, l’attribuzione del concorso di colpa e l’applicazione delle Tabelle romane in luogo di quelle milanesi.

Solo l’ultima censura viene ritenuta fondata.

La Corte romana ha osservato “che le c.d. tabelle milanesi non costituiscono un fatto notorio, che le stesse non sono state depositate e che in mancanza di produzione non è sufficiente indicare le somme pretese in applicazione delle stesse, invocando a sostegno la sentenza di Cassazione n. 12288 del 2016. “

Gli Ermellini ribadiscono che non vi è alcun obbligo di deposito in giudizio delle Tabelle milanesi, in quanto: “a) nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da una lesione alla salute il principio di equità, di cui all’art. 1226 c.c., è garantito dall’adozione dei criteri uniformi predisposti e diffusi dal Tribunale di Milano; b) la mancata adozione da parte del Giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre può integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (Cass. n. 12408 del 2011), c) i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (Cass. n. 14402 del 2011; Cass. n. 16992 del 2015; Cass. n. 21059 del 2016)”.

Ponendosi in linea con i precedenti –anche risalenti- mensionati la Suprema Corte statuisce che  il Giudice di merito è tenuto ad utilizzare per la liquidazione del danno alla salute i valori risultanti dalle Tabelle del Tribunale di Milano, salvo motivato dissenso.

Poiché tale principio è stato disatteso la decisione impugnata viene cassata sul punto.

Per completezza espositiva, i primi due motivi di ricorso vengono dichiarati inammissibili. IN primo luogo, l’Assicurazione garante per il FGVS non è stata parte del giudizio penale svolto nei confronti del camionista, ergo la relativa sentenza non le può essere opposta.

Inoltre, l’art. 651 c.p.p., stabilisce che “ha efficacia di giudicato l’accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell’imputato”. Difatti, quando il medesimo fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il Giudice civile deve compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale.

Vi è violazione di legge quanto il Giudice  nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia deciso  secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria.

Avv. Emanuela Foligno

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