Incidente scolastico e lesioni dell’alunno (Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2023, n. 15190)

Frattura della tibia per incidente scolastico e responsabilità dell’Istituto.

Vengono citati a giudizio dinanzi il Tribunale di Napoli il Ministero dell’Istruzione, nonché la Scuola Secondaria per la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’incidente avvenuto in danno dell’allieva che mentre tornava dal bagno verso l’aula, cadeva dalle scale procurandosi la frattura della tibia.

Il Tribunale, ammesse ed espletate una prova per testimoni e una consulenza medico-legale d’ufficio, rigettava a domanda. La Corte di appello di Napoli rigettava l’appello proposto personalmente dalla danneggiata, nel frattempo divenuta maggiorenne.

La Corte d’Appello, dopo aver sottolineato che nell’ipotesi di danno cagionato dall’alunno a sé stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo, rigettava la domanda e confermava la sentenza di primo grado secondo cui,  «avuto riguardo alle incontroverse circostanze che la minore non soffriva di patologie che ne riducessero l’autonomia e la capacità di deambulazione e che non sussistevano situazioni obiettive idonee ad agevolare il prodursi dell’evento dannoso (…), nonché al fatto che non erano state neppure evocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi (in ipotesi, l’usura dei gradini o la presenza di sostanze scivolose su di essi) –, da un lato, doveva escludersi la violazione, da parte dell’istituto, del dovere di vigilanza (…), mentre, dall’altro lato, doveva ritenersi che l’evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta disattenta della danneggiata».

La decisione viene impugnata in Cassazione. La ricorrente censura, per quanto qui di interesse, la sentenza per avere operato una indebita inversione dell’onere della prova, sul presupposto che, essendo stato da lei dimostrato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (consistente nella circostanza di essere scivolata sulle scale della scuola di ritorno dal bagno, in orario scolastico, procurandosi la frattura della tibia), sarebbe spettato all’Istituto dimostrare che aveva esattamente adempiuto all’obbligo di sorveglianza e che l’evento era stato quindi determinato da una causa ad essa non imputabile. In secondo luogo, deduce che l’amministrazione non avrebbe in concreto assolto l’onere di fornire la prova liberatoria posta a suo carico, poiché l’adempimento dell’obbligo di sorveglianza avrebbe potuto ritenersi dimostrato solo provando la presenza costante di personale ATA addetto alla vigilanza del bagno e delle scale, pronto a prevenire anche eventuali distrazioni degli alunni, nonché producendo fotografie dello stato dei luoghi idonee a dimostrare che la scala avesse una pavimentazione non scivolosa e fosse conforme alla normativa.  

Le censure vengono ritenute infondate e inammissibili.

I Giudici di appello hanno correttamente individuato la regola di riparto dell’onere della prova, avendo ritenuto che gravasse sull’attrice l’onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonché quello di allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest’ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell’esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto.

Corretta la ripartizione dell’onere probatorio, i Giudici di appello , hanno ritenuto che quello, gravante sull’amministrazione convenuta, di dimostrare il regolare adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli alunni, potesse ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito alla accertata circostanza che sia le condizioni oggettive dello stato dei luoghi , sia  le condizioni soggettive dell’allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l’aula di lezione dai locali bagni.

Tali accertamenti risultano debitamente motivati e costituiscono oggetto di un giudizio di merito insindacabile in Cassazione.

Pertanto, viene ritenuta infondata la doglianza diretta a censurare la correttezza in iure della regola di riparto dell’onere probatorio applicata dalla Corte d’appello, invece viene dichiarata inammissibile quella diretta a contestare il motivato giudizio da essa formulato sull’avvenuta assoluzione di tale onere da parte dell’amministrazione convenuta.

Se il debitore è tenuto a provare l’esatto adempimento della propria obbligazione, il creditore è però onerato di allegare l’inadempimento, cosicché, nella fattispecie, in presenza dell’accertamento che “non risultavano essere state invocate particolari condizioni di pericolosità dei luoghi”, deve escludersi che gravasse sull’amministrazione convenuta l’onere di dimostrare, nello specifico, l’assenza di tale pericolosità.

Il ricorso viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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