Caduta contro il tubo della condotta idrica comunale

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Caduta della bambina contro il tubo della condotta idrica

Bambina si ferisce contro il tubo della condotta idrica comunale (Cass. civ., sez. III,  7 settembre 2023, n. 26088).

Il tubo della condotta idrica del Comune sarebbe responsabile delle lesioni subite dalla bambina.

I genitori della bambina convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno, la società gestrice della rete idrica per ottenere il risarcimento dei danni che avrebbe cagionato alla figlia la caduta contro un tubo della condotta idrica.

 La società eccepiva difetto di legittimazione passiva per essere la condotta di proprietà del Comune che veniva chiamato in causa rimanendo contumace.

Il Tribunale, riteneva responsabile il Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c. e lo condannava al risarcimento dei danni.

Las decisione viene impugnata e la Corte d’Appello di Salerno, rigettava ogni domanda dei genitori della bambina, ritenendoli responsabili per omessa vigilanza della figlia (che all’epoca aveva 7 anni) quale caso fortuito ex art. 2051 c.c., e confermava il difetto di legittimazione passiva della società.

La vicenda finisce in Cassazione.

Con il primo motivo si deduce che il Comune, costituendosi, aveva prodotto documenti che avrebbe dovuto produrre, pena la decadenza, dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. e il Giudice di Appello, errando, non li avrebbe esclusi, nè li avrebbe dichiarati inutilizzabili.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2051,1218,2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., omesso esame e mancanza di motivazione.

Secondo la tesi dei ricorrenti, sarebbe giudicato interno la qualifica della domanda come fondata sull’art. 2051 c.c. La Corte non avrebbe accertato eccezionalità e imprevedibilità del caso fortuito, da identificarsi nella omessa vigilanza della figlia – sedutasi sulla ringhiera da cui poi cadde – da parte dei genitori, la quale sarebbe stata invece prevedibile. Il Giudice d’appello, per rigettare, avrebbe anche dovuto dimostrare provata la colpa (in vigilando) dei genitori e la prevedibilità del conseguente evento.

Ebbene, la Suprema Corte evidenzia che si tratta di una censura finalizzata a coprire la natura fattuale: la Corte di appello ha individuato il caso fortuito nella disattenzione dei genitori alla bambina; ovverosia la circostanza logica  che una bambina, di quella età, se non vigilata, poteva farsi male, dato che sedeva su una ringhiera sotto la quale vi era un elemento pericoloso – il tubo della condotta idrica – che in effetti l’ha poi ferita.

Le prime due censure sono qualificate inammissibili.

L’ultima censura riguarda la condanna dei ricorrenti alla spese di primo grado, inclusa la CTU

Il giudice d’appello ha condannato il ricorrente a rifondere al Comune le spese del primo grado, inclusa la CTU,  che era stato contumace.

Ebbene, la censura ha il suo fulcro nella condanna dei ricorrenti a rifondere le spese processuali di primo grado al Comune, che non ne aveva sostenute essendo rimasto in quel grado contumace. Il motivo è dunque fondato e la S.C. decide nel merito eliminando la condanna dei ricorrenti a rifondere al Comune spese processuali di primo grado.

Avv. Emanuela Foligno

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