Il Tribunale di Milano ha fornito chiarimenti sulla possibilità di istituire un fondo cassa per le morosità dei condomini
Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 18 settembre 2017, ha affrontato il tema relativo all’istituzione di un fondo cassa per le morosità dei condomini, fornendo alcuni interessanti chiarimenti a riguardo.
Secondo i giudici meneghini, infatti, l’assemblea di condominio ha la facoltà di istituire un fondo cassa per le morosità di alcuni condomini. Tuttavia, precisano, la relativa delibera deve essere adottata all’unanimità.
La vicenda
Nel caso di specie, un condomino aveva impugnato una delibera dell’assemblea di condominio, relativamente alla parte in cui era stata approvata la ripartizione delle spese condominiali.
Tali spese, in particolare, erano comprensive di un fondo cassa per le morosità istituito proprio allo scopo di suddividere tra i condomini le morosità di alcuni di loro.
Ebbene, il Tribunale, nel decidere sulla controversia, ha specificato quanto segue.
L’assemblea può legittimamente istituire un “fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione dei beni comuni”.
Tuttavia, vanno ritenuti vietati “comportamenti vessatori” da parte dell’assemblea.
Essa infatti non può, attraverso questo strumento, aumentare le spese da richiedersi ai condomini. Magari anche allo scopo di “creare intenzionalmente difficoltà a questo o quel condomino, a corto di liquidità”.
Questo tipo di comportamenti, infatti, possono configurare un’ipotesi di “eccesso di potere”.
Ma non è tutto.
L’assemblea, secondo i giudici di Milano, laddove deliberi l’istituzione di tale “fondo cassa”, deve, ai sensi dell’art. 1135 c.c., “deciderne la destinazione”.
Ne consegue pertanto che la stessa non può “semplicemente decidere di tenere queste somme senza destinazione, a titolo di previdenza su future esigenze di spesa”.
Infine, il Tribunale ha specificato che, in mancanza di una decisione unanime dell’assemblea, la ripartizione delle spese deve avvenire solo “secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’art. 1123 c.c.”.
Pertanto, dunque, “non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi”.
Nel caso in esame, i giudici hanno ricordato che il fondo cassa per le morosità e i servizi comuni, oggetto della controversia, era stato proprio “istituito per far fronte al debito delle quote condominiali dei condomini morosi ripartendo lo stesso tra tutti gli altri condomini”.
Per tale ragione, il condominio aveva determinato “una ripartizione di fatto tra i condomini non morosi del debito determinato dalle morosità, senza il consenso unanime di tutti i condomini”.
Dunque, secondo il Tribunale, la relativa delibera assembleare doveva essere annullata, in quanto illegittima.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Milano ha accolto l’impugnazione della delibera assembleare proposta dal condomino, accertandone la illegittimità.
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:




