Pratiche legali, creditore non tenuto a provare il mancato pagamento

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Respinto il ricorso di un cliente citato in giudizio dai suoi legali per il mancato compenso relativo ad alcune pratiche legali

Chiedevano la liquidazione di competenze e onorari per un valore complessivo superiore ai 19mila euro, oltre interessi. Due avvocati citavano in giudizio un cliente, il quale, tuttavia, eccepiva di aver pagato in contanti ai professionisti una cifra ben superiore, riferita in modo indistinto a tutte le pratiche legali curate nel suo interesse. In tale somma sarebbe stato compreso anche l’importo oggetto della domanda.

Il convenuto veniva condannato sia in primo grado che in appello. I Giudici del merito oltre a non credere al maggior importo versato agli attori, ne sottolineava il sovradimensionamento rispetto alla pretesa.

Nel ricorrere per cassazione il cliente lamentava, tra l’altro, la mancata applicazione, da parte del giudice a quo, del principio di diritto secondo cui “quando il debitore abbia dimostrato di aver corrisposto somme idonee ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore-attore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito, provare le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione.

La Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 28779/2018, ha deciso di respingere il ricorso ritenendolo infondato.

Per i Giudici del Palazzaccio, il creditore è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto. Non è invece tenuto a provare il mancato pagamento. Quest’ultimo, infatti, integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca.

L’onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, quindi, un prius logico rispetto all’onere di provare la diversa imputazione del pagamento. Solamente nel caso di comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore.

Quando poi la relazione fra la pretesa e il pagamento non emerge dalla corrispondenza degli importi il debitore non può limitarsi a postulare la natura omnicomprensiva del pagamento. Servono circostanze idonee, anche sul piano presuntivo, a circoscrivere l’efficacia estintiva del pagamento entro un ambito ben determinato.

 

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