Il risarcimento del danno alla vittima è escluso nel caso in cui quest’ultima con la propria condotta imprudente, abbia concorso al verificarsi dell’evento
La ricorrente deduceva che, a causa del manto stradale sconnesso, dell’avvallamento del suolo e della scarsa illuminazione, mentre percorreva a piedi il centro della capitale, cadeva, riportando danni gravi alla salute. Ritenuto responsabile il Comune di Roma, ne chiedeva la condanna al risarcimento davanti al tribunale civile.
Il Comune, dal canto suo, si difendeva eccependo l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., stante l’impossibilità di controllare l’intero suolo urbano in ragione della sua estensione e chiamava in causa la società che aveva assunto, con contratto di appalto, il controllo e la gestione del suolo pubblico, la quale chiamava, a sua volta, in causa la propria compagnia assicuratrice.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Roma, rigettava la domanda attorea, qualificata ai sensi dell’art. 2043 c.c., ritenendo che il fatto lesivo si fosse verificato per il comportamento distratto e incauto della vittima.
La decisione veniva così impugnata, questa volta modificando la natura della responsabilità da extracontrattuale (ex art. 2043), a responsabilità per danno cagionato da cose in custodia (ai sensi dell’art. 2051).
Le argomentazioni della vittima non sono, tuttavia, servite a convincere neppure i giudici di secondo grado che a loro volta, rigettavano il ricorso confermando la decisione di prime cure.
Nel corso dell’istruttoria era stato, infatti, accertato che la buca sulla quale la vittima aveva inciampato era in realtà, un avvallamento della pavimentazione, che l’illuminazione proveniente dalle vetrine dei negozi la rendeva visibile e che l’appellante che, poco prima aveva già attraversato la Piazza, cosicché avrebbe potuto e dovuto, con l’uso di maggiore diligenza avvedersi della irregolarità della pavimentazione tipica.
Detto in altri termini, posto che la vittima aveva già effettuato l’attraversamento della piazza era consapevole che la pavimentazione era fatta con i sampietrini. E aggiungeva, per mera completezza, che anche sotto il profilo dell’art. 2051 c.c. la domanda sarebbe stata ugualmente rigettata, sussistendo la prova del caso fortuito.
Anche il ricorso in Cassazione (sent. n. 31239/2018) non ha cambiato l’esito del processo. Nessun risarcimento veniva riconosciuto alla vittima in ragione della sua condotta imprudente.
Il concorso colposo del danneggiato
Il tema del concorso colposo del danneggiato è frequentemente oggetto di valutazione da parte dei giudici di merito e di legittimità.
Come noto, l’art. 1227 del Codice Civile limita il diritto al risarcimento del danno nel caso vi sia un concorso di colpa dello stesso soggetto danneggiato. Su quest’ultimo grava infatti, un dovere di cautela, da attuarsi mediante l’adozione di misure idonee a scongiurare il verificarsi di qualsiasi evento dannoso.
A tal proposito, in più occasioni, la Cassazione ha affermato che la responsabilità civile per omissione si configura non solo a seguito di violazione di un preciso obbligo giuridico, ma anche per violazione delle regole di comune prudenza, che impongono il compimento di una determinata attività a tutela di un diritto altrui.
Ed è peraltro, principio di diritto consolidato quello secondo cui «allorquando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, c.c., anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere, in quanto l’espressione “fatto colposo” che compare nel citato art. 1227 c.c. non va intesa come riferentesi all’elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l’imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza. L’accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell’evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all’apprezzamento del giudice del merito» (ex multis, Cass. civ. n. 14548/2009 e Cass. civ., n. 3242/2012).
Leggi anche:





