Ai fini della percezione dell’assegno sociale rileva l’effettiva percezione di uno o più redditi in misura tale da superare le soglie previste dalla legge e non già la mera titolarità degli stessi
L’assegno sociale, previsto e regolamentato dall’art. 3 comma 6 della L. 335/1995, è un sussidio erogato dall’Inps a favore di soggetti che si trovino in una situazione economica disagiata. Viene concesso solo se ricorrono determinati requisiti tra i quali il compimento di 65 anni e 7 mesi (per le domande avanzate nel 2016 e 2017), la cittadinanza e residenza italiana, e il non superamento delle soglie annuali di reddito previste dalla legge. Tale reddito viene calcolato in modo diverso nel caso il coniuge sia coniugato oppure no.
Il caso
Con ricorso depositato nel 2017, una donna si era rivolta al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino esponendo di aver presentato all’INPS, nell’anno precedente, una domanda di assegno sociale; e che con una successiva comunicazione l’Inps aveva respinto la sua domanda in quanto non erano state allegate le visure catastali dei terreni e fabbricati posseduti dai coniugi.
A tale risposta, non ritenuta chiara, la donna si rivolgeva al proprio Patronato che a sua volta, inoltrava nuovamente la domanda affinché l’Inps si impegnasse ad un riesame della stessa.
Nulla da fare. Anche in questo caso la domanda veniva respinta con tale motivazione: “la prestazione in oggetto ha natura assistenziale ed è rivolta a sostenere i cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate e non appare rispondente a coloro che non versino in un effettivo stato di bisogno perché titolari di bene immobile diverso dalla casa di abitazione e che decidono volontariamente di tenerlo a disposizione – coniuge titolare di n. 2 appartamenti”.
Senonché, la richiedente l’erogazione sociale, decideva di presentava ricorso al Comitato Provinciale, allegando le visure catastali dei terreni/fabbricati appartenenti al patrimonio del coniuge. Ma anche questa volta, il ricorso veniva respinto. Il comitato Provinciale, riteneva non sussistente lo stato di bisogno, dal momento che il coniuge della richiedente possedeva un ulteriore immobile oltre la prima casa.
Il ricorso al giudice del lavoro e la decisione
Nel ricorso introduttivo, la donna dichiarava di non essere lei ad titolare dei due appartamenti, ma piuttosto il marito. In particolare, il primo era adibito a prima casa, mentre il secondo era stato, già da anni, concesso in comodato gratuito al figlio.
La ricorrente, quindi, dimostrava di non percepire alcun reddito da tale seconda abitazione intestata al coniuge, né di averne la piena disponibilità stante la presenza di un regolare contratto di comodato d’uso gratuito in favore del figlio.
Chiedeva, perciò, che le venisse riconosciuto il diritto alla percezione dell’assegno sociale secondo quanto ritenuto di diritto.
La normativa
Il riferimento normativo dell’intera vicenda processuale è l’art. 3 della L. 335/95, al comma 6, dopo aver stabilito i requisiti necessari per l’ottenimento dell’assegno sociale, dispone che “se il soggetto possiede redditi propri l’assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell’importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare . (…) L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.”
Sul piano giurisprudenziale, invece, è opportuno rammentare la sentenza n. 6570 del 2010, ove i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che ai fini della percezione dell’assegno sociale rileva l’effettiva percezione di uno o più redditi in misura tale da superare le soglie previste dalla legge e non già la mera titolarità degli stessi.
Nella sentenza citata si legge espressamente quanto segue: “è lo stesso legislatore che collegando il conguaglio ai redditi effettivamente percepiti attesta che, agli effetti di cui trattasi, non è irrilevante la concreta “percezione” del reddito. Conseguentemente essendo il conguaglio stranamente connesso, non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva “percezione”, è da ritenere che il reddito incompatibile intanto rileva in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell’assistito. (…) Ciò è, altresì, conforme alla stessa funzione “assistenziale” dell’assegno in parola che resterebbe frustrata ove si dovesse escludere il beneficio sulla base della mera titolarità di un reddito incompatibile senza tener conto anche della sua effettiva percezione”.
Nella vicenda in esame, conclude il Tribunale di Cassino, la ricorrente aveva provato di non percepire alcun reddito dalla seconda abitazione di proprietà del coniuge, essendo quest’ultima stata concessa in comodato gratuito al figlio già da diversi anni. Per tali ragioni, deve concludersi per l’accoglimento della sua domanda.
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