Ai fini della decadenza dal procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico occorre avere riguardo alla data in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza certa dell’infrazione

Il caso

La vicenda trae origine dal procedimento disciplinare avviato a carico di un dipendente pubblico e successivamente licenziato per i medesimi fatti.

Il pubblico impiegato era stato sottoposto a procedimento disciplinare all’esito di una indagine ispettiva sul suo operato. Dall’indagine, erano emerse gravi infrazioni che lo stesso impiegato avrebbe posto in essere nell’esercizio delle sue funzioni e che avrebbero giustificato l’adozione di misure disciplinari a suo carico.

A detta del ricorrente, tuttavia, il procedimento disciplinare sarebbe stato avviato solo dopo la conclusione (con la relazione finale) delle indagini ispettive sul suo conto, risultando così tardivo e in violazione del suo diritto di difesa.

Il nodo della vicenda è dunque, il seguente: da quando far partire i termini per la conclusione del procedimento disciplinare a carico di un dipendente pubblico?

La soluzione arriva presto e a darla sono i giudici della corte d’Appello di Roma secondo i quali ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente, acquisisca la notizia della infrazione (art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001).

La notizia – specificano – deve essere certa, ossia tale da consentire allo stesso ufficio di dare, in modo corretto, avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione.

Giudizio che anche la Corte di Cassazione conferma.

Le motivazioni della Suprema Corte

“Correttamente la Corte d’Appello di Roma ha applicato l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 (…) in tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento disciplinare dall’acquisizione della notizia dell’infrazione (ex art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001), in conformità con il principio del giusto procedimento, come inteso dalla Corte cost. (sentenza n. 310 del 2010), assume rilievo esclusivamente il momento in cui tale acquisizione, da parte dell’ufficio competente regolarmente investito del procedimento, riguardi una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione; ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente (Cass., n. 7134 del 2017).

Le argomentazioni sin ora esposte trovano giustificazione nella ratio stessa della contestazione dell’addebito che è quella di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (Cass., n. 29240 del 2017).

Ne deriva che la contestazione coincide con il momento in cui la Amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza ed alla consistenza disciplinare della notizia e la consolida nell’atto di contestazione.

Sulla scorta delle considerazioni svolte, gli Ermellini, hanno pertanto affermato il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001, ai fini della decadenza dall’azione disciplinare occorre avere riguardo alla data in cui l’amministrazione datrice di lavoro esprime la propria valutazione in ordine alla rilevanza e consistenza disciplinare della notizia dei fatti rilevanti disciplinarmente e la consolida nell’atto di contestazione, assumendo rilievo l’eventuale ritardo nella comunicazione solo allorché detto ritardo sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa” (Cass., n. 16900 del 2016).

 

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