Giudice dispone la CTU, ma di questa non vi è traccia: sentenza annullata

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Il giudice che si avvale della facoltà di incaricare un consulente tecnico per meglio decidere deve darne conto nella sentenza o quanto meno non deve negare che essa sia stata espletata

La consulenza tecnica che sia disposta dal giudice o sia ammessa su istanza di parte costituisce un fatto processuale storicamente verificatosi. E’ quanto chiariscono in giudici della Cassazione con ordinanza n. 2736/2019.

Un adesivo per cristalli

L’attore aveva comprato un adesivo per cristalli difettoso, che inserito mediante apposita capsula all’interno di una “pistola” per spruzzarlo sui bordi di un parabrezza ed incollarlo, nonostante le sollecitazioni impartitegli con il comando manuale, reiteratamente non usciva dall’attrezzo, fin quando questi non decideva di smontare la parte posteriore della “pistola” e togliere la capsula non funzionante. Ma di lì a poco, il silicone che si trovava all’interno della stessa si gonfiava sino ad esplodere, scagliando il tappo di protezione contro il viso dell’attore.

A seguito dell’incidente, l’uomo riportava gravi danni personali quali la perdita parziale del visus di un occhio, oltre alle ferite conseguite nell’immediatezza dei fatti.

Agiva, perciò, in giudizio contro il produttore per il risarcimento dei danni.

In primo grado la domanda veniva rigettata per mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine all’esistenza del nesso causale tra l’uso del prodotto e il danno.

La pronuncia veniva confermata anche in appello. A detta dei giudici di secondo grado, l’attore non era riuscito a provare né il difetto specifico del prodotto né che il sinistro ne fosse stata diretta conseguenza, essendosi limitato a provare soltanto che durante il suo utilizzo si era verificata l’esplosione del tubo contenente l’adesivo.

Il ricorso per Cassazione

Con unico motivo di impugnazione il ricorrente, per il tramite del proprio difensore di fiducia, si rivolgeva ai giudici della Suprema Corte lamentando l’errore in cui sarebbero incorsi i giudici di merito per aver omesso di valutare un fatto decisivo della controversia.

Il principale motivo di doglianza era in particolare rivolto all’esame svolto dai giudici dell’appello.

Che fine aveva fatto la consulenza tecnica che avevano disposto?

Nel testo della sentenza non se ne faceva alcuna menzione, eppure dagli atti di causa risultava affidato l’incarico ad un perito d’ufficio.

La sentenza impugnata, infatti, si limitava ad enunciare, dopo una sintetica ricostruzione della disciplina della responsabilità del produttore, l’obbligo esistente in capo al danneggiato di provare il difetto, il danno e la connessione causale tra difetto e danno, residuando invece in capo al produttore l’onere di provare i fatti escludenti la sua responsabilità. Con ciò, senza per nulla fare riferimento alla consulenza tecnica espletata.

E allora i giudici della Cassazione hanno deciso di accogliere il ricorso presentato dall’attore affermando quanto segue:

E’ ben vero che il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è di regola, incensurabile nel giudizio di legittimità.

Tuttavia, qualora il giudice dell’appello, andando di diverso avviso rispetto al giudice di primo grado, abbia ritenuto di esercitare la facoltà discrezionale di richiedere un approfondimento tecnico, ammettendo la consulenza tecnica richiesta della parte, con ciò implicitamente ritenendo di aver necessità di un ausilio tecnico per definire la controversia su un punto decisivo (nel caso di specie, la difettosità o meno di un prodotto dal quale era derivato un danno), dall’impianto logico della sentenza deve emergere o quanto meno non deve essere negato che la consulenza, come fatto processuale storicamente verificatosi, sia stata espletata”

E non solo.

Un conto è, infatti, ignorare gli esiti di una CTU perché implicitamente ritenuti non convincenti. A tal proposito è facoltà del giudice richiamare in sentenza soltanto i dati che ritiene di porre a fondamento del proprio convincimento. Altra cosa è smentire il fatto storico dell’essere stata espletata la consulenza stessa. Ciò mina la solidità della motivazione perché vuol dire negare un dato storico ossia che la stessa consulenza tecnica sia stata espletata e non, semplicemente, che essa non sia stata ritenuta convincente.

Si trattava pur sempre di un elemento attraverso il quale, unitamente alle altre risultanze istruttorie, il danneggiato intendeva provare la difettosità del prodotto utilizzato.

Ebbene, può pertanto concludersi che ignorare o negare la consulenza come fatto storico processuale, principale o secondario la cui esistenza risulti dagli atti processuali comporta omesso esame di un fatto decisivo del giudizio censurabile in sede di legittimità.

La sentenza meritava, perciò, di essere annullata.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

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