Circonvenzione di incapace: gli vende una Porsche ma…

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circonvenzione di incapace

L’imputato era stato accusato del reato di circonvenzione di incapace per aver promesso in vendita alla persona offesa l’acquisto di un’autovettura Porsche, approfittando delle sue condizioni di fragilità psichica. A fronte del pagamento di euro 32.500 da parte di quest’ultimo, a titolo di corrispettivo del bene acquistato, la merce non gli veniva mai consegnata

Senonché dopo la condanna di primo grado, i giudici dell’appello decidevano di riqualificare il fatto originariamente contestato all’imputato, da circonvenzione di incapace in truffa aggravata dal danno patrimoniale di rilevante gravità, posto che in giudizio non erano emerse circostanze atte a ritenere la sussistenza della condizione di incapacità della persona offesa e del consapevole abuso ad opera dell’imputato dello stato di sofferenza in cui la stessa versava.

Ma secondo la difesa non vi erano i presupposti, né in fatto né in diritto, per dirsi integrata tale ultima fattispecie di reato.

Non si faceva alcuna menzione, infatti, di quali artifici e raggiri sarebbero stati azionati dall’imputato al fine di coartare la libera formazione del consenso nella vittima.

La decisione della Cassazione

Ripercorrendo tutte le fasi della vicenda, già peraltro dettagliatamente ricostruita dal giudice di primo grado, i giudici della Cassazione venivano a scoprire che la persona offesa era affetta già dal 1999 da disturbo bipolare; e, per tali ragioni nell’agosto 2007 si era ricoverato in un reparto psichiatrico, versando in una fase depressiva di tipo maniacale.

Il giorno dopo le dimissioni dall’ospedale, quando ancora (a dire della sorella) non risultava lucido essendo sottoposto a terapia farmacologica con sedativi molto potenti, la vittima si incontrava con l’imputato, con il quale aveva instaurato un recente rapporto di amicizia.

Quest’ultimo lo convinceva, perciò, ad acquistare un’autovettura tipo Porsche Cayenne al prezzo di Euro 32.500, sottolineando la vantaggiosità dell’operazione commerciale.

Senza sottoscrivere alcun contratto, neppure preliminare, di compravendita, la vittima versava subito la somma di Euro 9.500 in contanti e, alcuni giorni dopo, saldava il conto con i restanti Euro 23.000.

Ma dell’auto…nemmeno l’ombra.

Sicché, i giudici della Cassazione hanno ritenuto di doversi convenire con il ricorrente nella parte in cui lamentava che la corte territoriale avesse errato nel riqualificare la fattispecie di reato, non avendo quest’ultima esposto in maniera sufficientemente adeguata in che cosa sarebbero consistiti gli artifici e raggiri.

Al contrario, dovevano dirsi sussistenti tutti gli elementi necessari ad integrare il delitto di circonvenzione di incapace, originariamente addebitato all’imputato.

La circonvenzione di incapace

Il delitto citato, previsto dall’art. 643 c.p., può essere commesso in danno – oltre che di minori – di persona in stato di infermità psichica, cioè affetta da un vero e proprio stato patologico, conosciuto e codificato dalla scienza medica o da una condizione soggettiva, che, sebbene non patologica, menomi le facoltà intellettive e volitive del soggetto quale conseguenza di una anomalia mentale, non importa se in modo definitivo o temporaneo; ovvero in danno di un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell’infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall’altrui opera di suggestione (Sez. 2, n. 36424 del 26/05/2015).

Ed inoltre, il reato di circonvenzione di incapace può essere configurato in quanto si dimostri l’instaurazione di un rapporto squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che deve trattarsi di un rapporto in cui l’agente abbia la possibilità di manipolare la volontà della vittima a causa del fatto che costei si trova, per determinate situazioni da verificare caso per caso, in una minorata situazione e, quindi, incapace di opporre alcuna resistenza a causa della mancanza o diminuita capacità critica oggettiva e riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa abusarne per raggiungere il suoi fini illeciti (Cass. 15/10/1987).

Al contrario, per la configurabilità del reato di truffa rileva solo la condotta dell’agente, essendo indifferente lo stato di vulnerabilità della vittima (Sez. 2, n. 30952 del 15/06/2016).

La decisione

Ebbene, nel caso in esame, già il giudice di primo grado aveva accertato che l’imputato non avrebbe mai potuto raggiungere il suo scopo (quello della vendita dell’autovettura), se non in ragione della condizione di fragilità psichica della persona offesa. Quest’ultima d’altro canto, il giorno successivo alle sue dimissioni dal reparto psichiatrico, aveva concluso l’acquisto e versato la somma, ponendo in essere un comportamento impulsivo, imprudente e assolutamente privo delle normali cautele che si adottano in una trattativa commerciale, versando una rilevante somma di denaro, senza ottenere in cambio alcuna ricevuta o garanzia di adempimento.

Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello territorialmente competente per un nuovo esame di merito.

La redazione giuridica

 

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