L’accertamento della Sindrome di Alienazione Parentale (PAS) accertata dal CTU non è sufficiente per motivare l’affidamento esclusivo in quanto devono anche essere accertate nello specifico le condotte genitoriali inadeguate (Cass. Civ., Sentenza n. 13274 del 16 maggio 2019)
La vicenda approda in Cassazione dalla Corte d’Appello di Venezia che con Sentenza del 30/05/2017 confermava la decisione di primo grado che disponeva, dopo l’effettuazione di due Consulenze Tecniche psicologiche d’Ufficio, l’affidamento del minore in via esclusiva al padre previo immediato allontanamento dalla casa ove viveva con la madre e collocazione per mesi 6 presso una Comunità.
Gli Ermellini evidenziano che tale decisione si era fondata solo sul giudizio delle CTU che consideravano il comportamento della madre incidente nella diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre. L’affido esclusivo deve sempre essere ritenuta una extrema ratio e il Giudice di merito deve accertare la sussistenza dei suddetti comportamenti alienanti al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
Secondo la Corte territoriale risultava corretto il giudizio espresso dal CTU in merito al comportamento materno che avrebbe inciso nella diagnosi di alienazione parentale del figlio nei confronti del padre.
Avverso la suddetta pronunzia la madre propone ricorso per Cassazione articolando sette motivi.
Con il primo motivo viene lamentato che il provvedimento del Tribunale di allontanamento del minore dal contesto familiare, scolastico, sociale, sportivo, esuberi i gravi casi contemplati dalla legge.
Con il secondo motivo viene lamentata la mancata motivazione di affidamento esclusivo del minore al padre.
Con il terzo motivo viene lamentata la violazione della normativa internazionale in materia di audizione dei minori.
Con il quarto motivo si lamenta la mancata verifica dell’attendibilità scientifica della teoria posta a base della diagnosi di sindrome di alienazione parentale e la valutazione espressa in ordine alla qualificazione della madre come genitore alienante.
Con il quinto motivo si lamenta la omessa motivazione sui vizi della CTU eccepiti.
Con il sesto motivo si lamenta la violazione del principio di bigenitorialità.
Con il settimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione alla disposta interruzione del legame tra madre e figlio, attraverso il trasferimento dello stesso in comunità, in luogo di altre misure idonee ad assicurare il recupero del rapporto del figlio con il padre.
La Suprema Corte ritiene il primo, il secondo, il quarto, il sesto ed il settimo motivo fondati.
La Corte d’Appello ha dato erroneamente esclusivo risalto alla diagnosi di Sindrome da Alienazione Parentale formulata dai CTU e alla sofferenza del minore manifestata anche nell’ambiente scolastico concludendo per la sussistenza di un serio “rischio di una compromissione importante dello sviluppo emotivo”.
Sulla decisione di escludere, per un semestre, la madre dalla vita del figlio gli Ermellini specificano che “qualora la CTU presenti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della PAS, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo, il Giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass. n. 11440/1997) oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento (Cass. 1652/2012; Cass. 17324/2005)”.
Viene ribadito che in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico del Giudice sulle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dallo scioglimento dell’unione, deve essere formulato in base a elementi concreti delle modalità con cui i genitori hanno precedentemente svolto ruoli e compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, delle consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che i genitori possono offrire al minore. Ma deve rimanere fermo e impregiudicato il rispetto del principio della bigenitorialità “da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione (Cass. n. 18817/2015, Cass. 22744/2017)”.
Sulla Alienazione Parentale gli Ermellini ricordano che il principio da seguirsi sull’argomento (Cass. 6919/2016) è: “in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sè, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il Giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.
In ordine all’affidamento esclusivo del figlio al padre, la Corte d’Appello ha motivato sull’inidoneità della madre, essenzialmente a causa dei comportamenti della stessa, richiamando comunque sterilmente il giudizio espresso dai CTU.
La pronunzia di Appello, secondo gli Ermellini, non ha sviluppato adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre all’affidamento del figlio e non chiarisce per quale ragione l’affidamento in via esclusiva al padre, previo collocamento temporaneo dello stesso in una comunità.
Sulle doglianze circa le modalità di espletamento delle C.T.U. la Suprema Corte ritiene infondato il motivo in quanto la Corte d’Appello chiariva che non vi erano state violazioni del principio del contraddittorio perché la parte personalmente rifiutava di prendere parte ai lavori del collegio peritale, cui comunque partecipavano sia il Difensore che il CTP.
Limitatamente ai motivi accolti la Corte di Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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