Il licenziamento era stato intimato in quanto il lavoratore aveva rifiutato di adempiere nella giornata del primo maggio 2010 all’incarico di effettuare un’operazione di controllo “di sigillatura delle valvole e di assistenza delle operazioni di misurazione di un serbatoio di gasolio da caricare su una nave”

Il Tribunale di Siracusa nel 2013 rigettava la domanda di illegittimità del licenziamento proposta da un lavoratore.

Il lavoratore presentava appello e la Corte di Catania adita convertiva il recesso intimato in licenziamento per giustificato motivo soggettivo e condannava il datore a corrispondere in favore del lavoratore l’indennità di preavviso spettante oltre accessori e compensava tra le parti le spese di giudizio.

La Corte d’Appello precisava che ai sensi delle disposizioni del CCNL di settore era possibile per i dipendenti l’obbligo di prestare attività lavorativa in giorno festivo, entro ovviamente i limiti previsti il cui superamento, nel caso di specie, non risultava documentato.

Il lavoratore ricorre in Cassazione ed eccepisce che la Corte d’Appello non riteneva legittimo il rifiuto di prestare l’attività in giorno di riposo infrasettimanale.

Gli Ermellini ritengono il motivo fondato.

Difatti spiegano i Giudici Supremi che la L. n. 260/1999 è completa e autosufficiente nel riconoscere al lavoratore il diritto di astenersi dal prestare la propria attività in determinate festività celebrative di ricorrenze civili e religiose, con esclusione di eventuali sue integrazioni analogiche o commistioni con altre discipline (Cass. n. 22482 del 2016) e che la medesima legge non ha esteso alle festività infrasettimanali quelle eccezioni alla inderogabilità previste da una legge anteriore (la L. n. 370 del 1934) per il riposo infrasettimanale (Cass. 7.8.2015 n. 16592).

Solo il personale dipendente di istituzioni sanitarie è obbligato alla prestazione lavorativa durante le festività in presenza di esigenze di servizio e quindi il diritto del lavoratore di dichiarare astensione all’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali è da intendersi quale un vero e proprio diritto soggettivo di carattere generale.

Tale diritto non può essere ignorato dal datore di lavoro, ma è possibile rinunziare al riposo infrasettimanale solo a seguito di accordo esplicito tra il datore e il lavoratore.

Viene ulteriormente specificato che i Contratti Collettivi non possono derogare in pejus a un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui il lavoratore conferisca esplicito mandato in tal senso.

La Suprema Corte quindi evidenzia che il Giudice territoriale non ha rispettato tali principi.

In particolare i Giudici di merito hanno ritenuto -errando- che l’art. 8, lett. E, n. 7 del CCNL Industria Chimica del 2009  prevedesse espressamente l’obbligo di prestare attività lavorativa in giorno festivo entro ovviamente i limiti previsti dalla legge e dal contratto e salvi i giustificati impedimenti personali, senza considerare la genericità della dizione “festivo” sulla disciplina, sovraordinata, di cui alla L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3.

Secondariamente i Giudici di merito non hanno accertato se la norma di legge citata fosse stata derogata da un accordo individuale col datore di lavoro o da altri accordi sindacali stipulati dalle OOSS con esplicito mandato, in tali sensi, da parte del lavoratore.

Il ricorso viene dunque accolto, la Sentenza viene cassata e inviata alla Corte di Appello di Messina per un nuovo esame.

La redazione giuridica

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