L’omesso assolvimento del debito di formazione e informazione dei lavoratori importa responsabilità penale per il datore, comunque qualificato
L’omissione della dovuta formazione e informazione dei lavoratori, con lesione di quanto previsto dall’art. 2087 c.c. implica responsabilità penale colposa in capo al datore di lavoro anche in presenza di preposti, trattandosi di responsabilità non delegabili (formazione, obblighi non delegabili, struttura societaria, responsabilità penale)
La Cassazione, con la sentenza 27787/2019 ha stabilito che il datore di lavoro che non osserva la disciplina prevenzionistica sul lavoro (TU Salute e Sicurezza) è condannato per omicidio colposo se il dipendente imprudente muore in un tragico incidente in servizio, dopo essere stato incaricato di compiti per i quali non ha ricevuto adeguata formazione.
La sezione quarta penale della Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla difesa dell’imputato ritenendo, a conferma delle sentenze rese nei gradi di merito, la correttezza delle decisioni che imputavano al datore di lavoro la morte di un dipendente, anche se avvenuta per fatto imprudente di quest’ultimo, per la carenza di formazione ed informazione dovuta al lavoratore dipendente, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra l’assunzione e l’incidente che trasse la vittima a morte.
Il datore di lavoro era, infatti, stato tratto in giudizio per non aver valutato adeguatamente il rischio intrinseco nell’attività descritta in sentenza anche in rapporto alla brevità del servizio prestato prima degli eventi da un soggetto anteriormente impiegato in un settore totalmente diverso e, quindi, per non aver assicurato formazione ed informazione adeguate rispetto all’operazione (o al complesso di operazioni) da compiere.
Era contestato al titolare di ditta esercente attività nel settore produzione e commercializzazione di legno, di aver omesso di assicurare al dipendente -poi deceduto – adeguata formazione nonché di garantire informazione in relazione all’attività di abbattimento piante cui il dipendente era destinato, sia pure con la supervisione di collega più anziano ed esperto, con funzioni di preposto.
Sembra necessario premettere che la tutela della integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori e quindi del loro diritto alla salute si è andato progressivamente perfezionando, a partire dalla disciplina di cui all’art. 2087 c.c. a cui ha fatto seguito, non da solo, lo Statuto dei Lavoratori, sempre sulla base degli articoli 9 e 32 della Costituzione.
Nello stesso ambito è intervenuta anche la legge istitutiva del SSN (833/1978) poi evolutasi e cristallizzatasi – per quanto concerne questo specifico settore – nel Dlgs 626/94 che ha costituito il primo e fondamentale pilastro del sistema ordinamentale antinfortunistico, affidando all’informazione ed alla prevenzione, organizzate in un servizio obbligatorio, un fondamentale compito per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, poi successivamente evolutosi nel TU 81/2008, ampiamente utilizzato nell’argomentato della sentenza in commento e che conferma la continuità della linea di sistema in materia di tutela della salute e per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Secondo una parte della dottrina infatti l’eventuale delega – prevista dalla normativa applicabile e presente di fatto nel caso concreto oggetto delle presenti righe, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, non determinando quindi una deresponsabilizzazione del garante originario che rimane responsabile sia in eligendo che in vigilando proprio perché l’obbligo di vigilanza sembra rientrare tra gli obblighi non trasferibili ricadenti direttamente e sempre in capo al datore di lavoro quale garante ultimo della sicurezza del luogo di lavoro, intesa in senso ampio.
Sia pure nel diverso ambito lavoristico la stessa Corte ha confermato come l’art. 2087 sia per il datore di lavoro norma impositiva di una complessa, articolata e piena responsabilità concernente l’integrità psicofisica del dipendente. Si tratta infatti di una norma che individua, al pari delle disposizioni relative alla retribuzione ed agli obblighi contributivi, assistenziali ed assicurativi, il nucleo essenziale dei doveri contrattuali che gravano sul datore di lavoro, obblighi che permangono quale che sia la forma contrattuale scelta dalle parti.
La giurisprudenza del lavoro infatti considera l’art. 2087 come norma di chiusura del sistema anti infortunistico, elemento che consente una interpretazione estensiva, che si ricollega al rilievo costituzionale che hanno contemporaneamente tanto il lavoro che la salute, da darsi anche in base principi di correttezza e buona fede. Su questa base il debito di sicurezza si intende tale fino ad includere ogni misura anche atipica diretta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un percorso che segue la strada della effettività del rapporto di lavoro e della sua concreta vicinanza ai soggetti che in esso vengono coinvolti.
Si deduce dalla sentenza in commento che le disposizioni di sicurezza, globalmente considerate, perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa onde l’area di rischio da gestire – in capo al datore di lavoro – comprende il rispetto della normativa prevenzionale, profilo che impone al datore di lavoro impedire l’istaurarsi da parte dei destinatari delle direttive di sicurezza (i lavoratori) di prassi non corrette e come tali plausibili di ingenerare rischi l’incolumità dei lavoratori. Da ciò deriva la conferma dei giudizi di merito in punto di responsabilità penale, proprio in relazione agli obblighi non delegabili disciplinati dall’art. 17 del TU tra i quali rientrano proprio quelli relativi alla valutazione dei rischi ed alla individuazione (ed implementazione) delle misure di protezione.
Avv. Silvia Assennato
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