Il Tribunale di Roma, Sez. I Lav., con la sentenza n. 6954/2019 si è pronunciato in relazione a una causa avente ad oggetto la specifica problematica del demansionamento dell’Infermiere Professionale cui vengono affidati compiti di sostituzione del personale OSS e di pulizia del reparto

Una struttura sanitaria romana è stata condannata a risarcire l’importo di € 60.775,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di demansionamento subito dall’Infermiere Professionale dal 2006 al 2018, oltre al pagamento di € 10.268,00 a titolo di spese di giudizio.

La pronunzia del Tribunale di Roma segue la recente scia del Giudice del Lavoro di Bologna, del Tribunale Brindisi n.1306/2017 e della Corte d’Appello di Caltanissetta n. 365/2018, inerenti, tutte, la specifica problematica del demansionamento dell’Infermiere Professionale cui vengono affidati compiti di sostituzione del personale OSS e di pulizia del reparto.

L’Infermiere ricorrente eccepisce di avere svolto sin dalla data di assunzione attività inferiori che sarebbero proprie di altre figure ausiliarie, come ad esempio alzare e abbassare lo schienale del letto, ripulire e preparare i letti dei pazienti, prendere lenzuola e porte, curare l’igiene personale del paziente, imboccare pazienti non autonomi,  portare ai pazienti padelle e pappagalli e svuotarli e ripulirli, ecc. ecc.

Tale sistematico modo di lavorare ha indotto un impoverimento della capacità professionale dell’Infermiere con conseguente non patrimoniale da risarcire a titolo di danno professionale e danno morale da perdita di chance.

Per spiegare ciò il tribunale usa un esempio lampante: come un medico ben potendo eseguire direttamente la somministrazione di un farmaco (qualora la situazione richieda la sua competenza) lo prescrive all’infermiere che esegue nella fattispecie la somministrazione, così un infermiere dovrebbe -in quanto responsabile dell’assistenza infermieristica- attribuire al personale di supporto i compiti da svolgere sotto sua responsabilità oppure in virtù di particolari casi può eseguirlo lui stesso (es. paziente totalmente dipendente da imboccare).

Nella sentenza è espresso che non è legittimo affidare compiti propri di una categoria a un’altra per decisione del datore di lavoro.

Il Tribunale di Roma così provvede: “1. – condanna ::::::::::: ad assegnare al ricorrente in via esclusiva mansioni corrispondenti alla categoria D, con profilo di “infermiere: DM 739/94” del c.c.n.l. per il personale non dirigente della ::::::::::: 2. – accertata la dequalificazione subita dal ricorrente dal mese di dicembre 2006 al mese di ottobre 2018, condanna la ::::::::::: al pagamento, in favore di ::::::::::: a titolo risarcitorio, della somma complessiva di €60.775,00#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 15 novembre 2018 fino al soddisfo; 3. – condanna la ::::::::::: al pagamento, in favore dell’avv. :::::::::::: procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €10.268,00#, di cui €1.339,00# per spese generali, ed €8.929,00# per compensi, oltre IVA, CPA e contributo unificato versato di €379,50#”.

Avv. Emanuela Foligno

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