Per la Cassazione i comportamenti di controllo della vita sociale e intima della persona offesa non perdono la loro rilevanza penale se determinati dalla gelosia
I comportamenti di controllo della vita sociale e intima della persona offesa non perdono la loro valenza invasiva e la loro carica di vessatorietà solo perché determinati dalla gelosia. Inoltre tali atti sono gravemente lesivi della privacy dell’individuo e dimostrano, per la scarsa considerazione e rispetto della persona offesa, una volontà e condotta di prevaricazione, con correlativa soggezione della vittima, elementi caratterizzanti il reato di maltrattamenti in famiglia.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, VI sezione penale, con la sentenza n. 32781/2019 accogliendo il ricorso del Pubblico Ministero avverso la sentenza di assoluzione del Tribunale nei confronti di un uomo accusato del reato delitto di cui all’art. 572 c.p. in danno della convivente.
Il Pm, nello specifico, aveva lamentato erronea applicazione della legge penale. Il Giudice di primo grado avrebbe considerato le condotte accertate come comportamenti tipici della fine di una relazione ovvero come condotte dettate da “gelosia ossessiva”. Ne avrebbe, quindi, trascurato il contenuto violento, realizzato attraverso ricorrenti atti di minaccia, oltre che mediante un controllo maniacale della compagna (addirittura dell’igiene personale), nonché attraverso atteggiamenti di disprezzo nei suoi confronti, coinvolgendo anche le figlie minori come involontarie spettatrici.
I Giudici Ermellini hanno ritenuto di accogliere le doglianze del ricorrente, condividendo la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe dato una lettura riduttiva e, comunque, non esaustiva della vicenda. Il comportamento dell’imputato, infatti, non poteva essere ricondotto nell’ambito delle “reazioni dell’uomo comune animato da gelosia verso la partner”.
La Cassazione, in particolare, ha sottolineato il carattere ingiurioso, violento ed aggressivo della condotte tenute dall’imputato nei confronti della partner. Nello specifico ha ricordato come anche comportamenti fisicamente non violenti possano rilevare ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 572 c.p., quando si inseriscano in una più ampia e unitaria condotta abituale, idonea ad imporre alla vittima un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.
In altri termini, ai fini dell’accertamento del reato di maltrattamenti, è necessario verificare la abitualità e ripetitività della condotta lungo un ambito temporale rilevante.
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