In mancanza di una prova contraria sulla dinamica dell’incidente, il giudice non può disattendere il contenuto del Cid
La vicenda
La società concessionaria del diritto vantato dal danneggiato di un incidente stradale, convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Misilmeri, il responsabile del sinistro e la sua compagnia assicurativa, al fine si sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del predetto incidente.
L’esponente aveva dedotto che il danneggiato mentre si trovava alla guida della propria autovettura, in sosta nel centro urbano di Misilmeri, veniva investito da un autocarro che, nel tentativo di svoltare, poiché aveva calcolato male gli spazi, gli danneggiava la sua vettura.
All’esito di una CTU la causa fu decisa dal giudice di pace con la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di 9.000 euro oltre interessi.
Senonché in appello, il Tribunale di Termini Imerese, ribaltò la decisione di primo grado, sul presupposto che il modulo cd. Cid, pur essendo sottoscritto da entrambi i conducenti fosse, nel caso di specie, privo di rilevanza probatoria, essendo superata la presunzione semplice da essa posto, per effetto della prova contraria offerta dalla compagnia assicurativa del danneggiante, attraverso presunzioni ricavabili da latri elementi probatori acquisiti dal giudice e dalle risultanze della perizia redatta dalla CTU.
In altre parole, in base a questi elementi il giudice di secondo grado aveva negato l’efficacia presuntiva del predetto modulo di constatazione amichevole.
Il ricorso per Cassazione
Tra gli altri motivi di impugnazione il ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse erroneamente valutato le risultanze probatorie portate alla sua attenzione ed in particolare, la denuncia di sinistro, in spregio alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, ai sensi dell’art. 143 CdA, il modulo di contestazione amichevole del sinistro, quando completo in ogni sua parte, fa presumere che il sinistro sia avvenuto con le modalità ivi descritte, tanto che il giudicante può andare di contrario avviso solo ove disponga di prove o indizi della falsità o della inesattezza di quanto dichiarato per iscritto dai conducenti.
Ebbene, non avendo il convenuto fornito la prova di una diversa dinamica del sinistro idonea a superare la presunzione, non avrebbe ottemperato alla richiesta prova contraria.
Peraltro, anche il verbale redatto dai Carabinieri – a detta del ricorrente – avrebbe confermato la verificazione del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel modulo Cid ed il raggiungimento dell’accordo in ordine alla responsabilità del suo verificarsi.
La Terza Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 20300/2019) ha accolto il motivo di ricorso perché fondato.
«Per quanto il valore confessorio dichiarato nel Cid debba essere valutato sempre alla stregua della ricostruzione dei fatti quali effettata dal Giudice del merito con l’ausilio di tutti gli strumenti di prova a sua disposizione e sebbene la dichiarazione debba intendersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio», nel caso in esame non erano, tuttavia, mancati gli elementi contrari a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti.
Ed invero, in mancanza di una prova contraria, di cui la compagnia assicurativa era onerata, il Giudice non avrebbe potuto disattendere il contenuto del Cid quanto meno al fine di rilevare che il danno fosse eziologicamente derivato dal sinistro con le modalità indicate nel verbale sottoscritto da entrambe le parti.
La redazione giuridica
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