All’avvocato va riconosciuto un compenso per ogni scritto difensivo

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I diritti spettanti all’avvocato per l’esame della documentazione prodotta dalla controparte, prescindono dal numero dei documenti esaminati; mentre deve essere riconosciuto un compenso per ogni singolo atto difensivo e relativo deposito

La vicenda

Il Tribunale di Cosenza, decidendo sulla domanda proposta da un avvocato nei confronti di un ente locale per il pagamento della somma di 211.635,90 euro, quale compenso per l’attività professionale espletata in un processo penale ove il predetto ente si era costituito parte civile, aveva condannato quest’ultimo al pagamento della minor somma di 15.000 euro.

La corte d’appello di Catanzaro riformava la decisione, rilevando che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’attività processuale dell’avvocato avrebbe dovuto ritenersi provata sulla base e con riferimento agli atti indicati nell’attestazione rilasciata dal cancelliere del Tribunale; e che, in applicazione della tariffa professionale approvata con D.M. 5.4.2014 , il compenso ammontava ad euro 9.820 per onorari ed euro 5.086 per diritti, per un importo complessivo di 14.906 euro. In altre parole, l’importo dovuto era addirittura inferiore a quello già liquidato dal giudice di prime cure.  

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato, lamentando che la sentenza: a) non avesse liquidato i diritti per l’esame e studio di 330 documenti del P.M. e di 208 documenti da parte della difesa, mentre ai sensi della Tabella B allegata al D.M. 5.4.2014, punti 11 e 12, la Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare per l’esame documentale – applicato lo scaglione minimo per le cause di valore indeterminabile -, l’importo di euro 39,00 per ciascun documento. (e dunque, la somma complessiva di 1.2870,00 euro per i documenti depositati dal P.M. ed euro 8.112,00 per i documenti depositati dalla difesa); b) che non avesse liquidato i diritti per le 19 memorie difensive nel processo, laddove il punto 13 della citata Tabella prevede euro 77,00 per ogni scritto difensivo, e così complessivamente euro 1.386,00; mentre il punto 31 della Tariffa prevede per il loro deposito euro 19,00, ragion per cui al ricorrente spettava anche la somma complessiva di euro 361,00; c) che non avesse liquidato i diritti per la produzione e il deposito di 33 liste testi, mentre l’art. 11 della tariffa prevede euro 39,00 per ciascun documento, dal che al ricorrente spettava la somma complessiva di euro 1.287,00; d) e che infine, avesse liquidato l’onorario di euro 75,00 per la produzione di un solo documento, mentre erano state invece prodotte 19 memorie, spettando così la somma complessiva di euro 1.425,00.

La pronuncia della Cassazione

Relativamente alla censura di cui alla lettera a), i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione (n. 21906/2019) hanno ritenuto la sentenza impugnata, conforme al quadro normativo di riferimento, in quanto il punto 12 della tabella B, prevede i diritti spettanti per l’esame della documentazione prodotta dalla controparte in misura fissa, cioè a prescindere dal numero dei documenti esaminati .

È stata invece ritenuta fondata la seconda censura (sub b). Il punto 13 della Tabella B prevede il compenso per ogni scritto difensivo, per cui al ricorrente andava liquidata, per tale voce, la somma di euro 1.463,00 (19 per 77,00), mentre era stato riconosciuto il diritto per un solo scritto (euro 77,00), con una differenza a credito di euro 1.386,00.

Come pure non erano stati riconosciuti i diritti per il relativo deposito, anch’essi disciplinati dalla voce 31 della Tabella, per un importo complessivo di 361,00 euro (19,00 euro per 19).

In assenza di precisa indicazione della Tariffa sulle istanze di prova, è stata ritenuta invece infondata la terza censura sub c),“non essendo equiparabili le liste testimoniali né ai documenti né agli scritti difensivi”.

Parimenti è stato ritenuto infondato l’ultimo punto sub d), che sembrava riferirsi unicamente all’onorario per il deposito delle memorie, in quanto la Corte territoriale aveva preso in considerazione la redazione della 19 memorie, liquidando per esse la somma di euro 570,00 e la tariffa penale, considerando ai fini degli onorari la voce redazione memorie, ma anche la voce deposito, che attiene ai diritti.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente aveva altresì lamentato la violazione dell’art. 3 della Tariffa penale, per avere la corte territoriale omesso di considerare il numero delle parti in giudizio e per aver così disapplicato le disposizioni che prevedono l’aumento del compenso del 10% per ciascuna parte in giudizio fino a 10 e del 5% per le parti ulteriori, posto che nel giudizio nel quale aveva prestato attività difensiva vi erano stati ben 13 imputati.

Ma il motivo non è stato accolto.

Invero – come ha chiarito la Seconda Sezione Civile, con la pronuncia in commento -, l’invocato art. 3 prevede non l’obbligo ma solo la facoltà del giudice di aumentare il compenso dovuto all’avvocato il quale difenda una parte contro più parti sempre che “la prestazione comporti l’esame di particolari situazioni di fatto e di diritto”.

Trattandosi di una mera facoltà discrezionale rimessa al giudice di merito, in senso sia positivo che negativo, non è sindacabile dinanzi al giudice di legittimità.

In definitiva, la sentenza impugnata è stata cassata soltanto in relazione alle censure accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il Supremo Collegio ha deciso la causa nel merito, riconoscendo in favore dell’avvocato, in aggiunta a quanto già liquidato dalla Corte di merito, l’ulteriore somma di 1.747,00 euro, a titolo di compensi.

La redazione giuridica

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