È configurabile la condotta materiale del reato di cui all’art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui le indagini condotte dal PM riguardino una notizia di reato non ancora delineata
È quanto hanno affermato i giudici della Sesta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 36842/2019), nell’ambito di un processo penale instaurato a carico di un uomo, accusato di aver reso false informazioni al Pubblico ministero.
In primo grado, il Tribunale di Marsala aveva pronunciato sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 469 c.p.p., perché il fatto non sussiste.
Contro la citata sentenza ha proposto appello il Procuratore Generale distrettuale, sostenendo la piena configurabilità del reato contestato anche nella fattispecie in esame, contrassegnata dalle false dichiarazioni rese dall’imputato nell’ambito di un procedimento iscritto dal PM nel “registro degli atti non costituenti notizie di reato” (modello 45).
A tal fine aveva chiesto la riapertura dell’istruttoria dibattimentale, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., mediante escussione dei testi indicati nella propria lista.
Ebbene, vista l’inappellabilità della pronuncia, la Corte d’Appello ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione per la trattazione ai sensi dell’ art. 606 c.p.p.
La questione, rilevata dal Procuratore Generale distrettuale, investe la portata e il significato dell’espressione “nel corso di un procedimento penale” col quale il legislatore ha aperto l’art. 371 bis c.p. e che il Tribunale di Marsala aveva interpretato nella maniera restrittiva propugnata dall’imputato.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata affermando il diverso principio di diritto secondo cui “è configurabile la condotta materiale del reato di cui all’art. 371 bis c.p. anche nel caso in cui, al momento in cui sono rese le false dichiarazioni, le indagini condotte dal PM riguardino una notizia di reato non ancora delineata” (Sez. 6, sent. n. 9137 del 21/01/2009).
In altre parole, il reato sussiste non solo quando il PM stia svolgendo indagini relativamente ad una notizia di reato già delineata, “ma anche quando essa sia solo potenzialmente configurabile (…) non essendo sostenibile che, in tale ultima situazione, una persona possa impunemente rilasciare al pubblico ministero false dichiarazioni, tali da poter pregiudicare lo sviluppo delle indagini e la concretizzazione di una vera e propria notizia di reato” (Sez. 6 n. 9137/09).
Tale principio – hanno affermato i giudici della Suprema Corte con la sentenza in commento -, si attaglia anche al caso delle sommarie informazioni acquisite dall’organo inquirente, nell’ambito di un procedimento iscritto a mod. 45, quando cioè gli elementi informativi a sua disposizione non abbiano ancora assunto la dignità di una vera e propria notizia di reato, che implica, perciò, la necessità di procedere all’iscrizione nel registro degli indagati.
Il ricorso è stato perciò accolto e annullata senza rinvio la sentenza impugnata.
La redazione giuridica
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