Infortunio sul lavoro per cedimento della carrucola manuale

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prevenzione antinfortunistica

Il lavoratore viene colpito dall’alto dalla carrucola in corso di sollevamento per rottura di una vite del morsetto che gli causa postumi permanenti nella misura dell’85% (Tribunale di Modena, Sez. Lavoro, sentenza n. 454 del 30 dicembre 2020)

L’Inail cita a giudizio il datore di lavoro deducendo che il giorno 10.07.2012 il lavoratore, con mansioni di intonacatore, subiva un infortunio sul lavoro presso il cantiere edile ove stava lavorando.

Nello specifico il lavoratore, insieme ad altro operaio, eseguiva le operazioni di carico di un secchio pieno di calce a mezzo di una carrucola ad azionamento manuale fissata al ponteggio metallico e nel corso del sollevamento, una vite del morsetto si tranciava facendo cadere dall’alto la carrucola che andava a colpire la testa del lavoratore.

I Tecnici dell’Asl riscontravano violazioni e inadempienze del datore di lavoro che non adottava tutte le misure di protezione e le cautele necessarie ad evitare l’evento lesivo, così come prescritte dalla normativa di settore.

L’Inail, inoltre, deduce che il procedimento penale a carico del datore di lavoro si concludeva con sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e chiede il rimborso delle prestazioni erogate all’infortunato, ai sensi degli artt. 10 e 11 del T.U. n. 1124/1965, quantificate in euro 658.121,14,k di cui:

  • indennità per inabilità temporanea assoluta: euro 13.615,20;
  • spese protesi: euro 2.277,80;
  • valore capitale rendita: euro 530.667,98 (di cui. 216.905,26 per capitalizzazione danno biologico e 313.762,72 per capitalizzazione danno patrimoniale);
  • ratei rendita (pagati al 04.07.2016): euro 111.403,70;
  • visite accertamento postumi: euro 156,46.

Preliminarmente il Tribunale evidenzia che la responsabilità ascrivibile al datore di lavoro discende dal mancato adempimento dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.

In tale ottica spetta al datore di lavoro fornire la prova negativa dell’assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.

Inoltre, specifica il Tribunale, la Suprema Corte ha statuito che la responsabilità del datore di lavoro si estende anche alle ipotesi di negligenza e imprudenza del lavoratore.

“Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente, per l’imprenditore, all’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri dell’abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento.”

La dinamica dell’infortunio sul lavoro, come descritta dall’Inail, allineata con quella dell’Asl, risulta confermata dalla documentazione medica e dalle prove testimoniali.

E’ stato accertato che la vite del morsetto era danneggiata e che per il serraggio del morsetto veniva utilizzata una chiave fissa inadeguata, in quanto non consentiva il controllo del serraggio e determinava una deformazione della vite causandone la rottura.

Le prove testimoniali, inoltre, hanno confermato la pericolosità del contesto lavorativo e l’inadeguatezza dell’attrezzatura consegnata ai lavoratori nel cantiere edile luogo dell’infortunio.

Per tali ragioni il Tribunale ritiene dimostrata la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 c.c. e della disciplina antinfortunistica, non ravvisandosi, peraltro, comportamento abnorme o esorbitante da parte del lavoratore infortunato.

Oltre a ciò vi è da considerare il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro in sede penale.

Sebbene il procedimento penale si sia concluso con sentenza di patteggiamento, costituisce comunque un elemento di prova per il Giudice di merito.

Ciò posto, venendo alla liquidazione del danno, la CTU -che viene integralmente condivisa dal Tribunale- ha confermato la quantificazione dei postumi nella misura dell’85% e la durata dell’inabilità temporanea assoluta in 237 giorni.

In conclusione, il Tribunale condanna il datore di lavoro a rimborsare all’Inail la complessiva somma di euro 910.843,66, oltre al pagamento delle spese di giudizio e di C.T.U.

Avv. Emanuela Foligno

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