Violazione del diritto di precedenza: responsabilità e risarcimento

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tamponato allo stop

Nonostante la responsabilità prevalente dell’autovettura che commetteva violazione del diritto di precedenza, viene riconosciuta anche al danneggiato una parte di responsabilità (Tribunale di Brindisi, Sentenza n. 494/2021 del 29/03/2021 – RG n. 195/2011)

Con atto di citazione l’attore conviene in giudizio il proprietario del veicolo antagonista e la Compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale. Deduce l’attore che il 17 luglio 2005, si trovava alla guida della propria autovettura, quando, giunto all’intersezione con via M. Valerio, veniva investito sulla fiancata sinistra da un fuoristrada Suzuki Vitara, di proprietà del convenuto che avrebbe impegnato la carreggiata in violazione del diritto di precedenza.

Le forze dell’ordine intervenute elevavano nei confronti dell’attore contestazione per eccesso di velocità ai sensi dell’art. 141 C.d.S., successivamente annullata con ricorso al Giudice di Pace.

A causa del sinistro l’attore subiva danni patrimoniali e non patrimoniali con postumi invalidanti di natura biologica nella misura del 18%, oltre a un danno da perdita di chance, per avere perduto la possibilità di ottenere il posto a tempo indeterminato nella Marina Militare di Brindisi.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice deducendo il concorso di colpa dell’attore nella causazione del sinistro.

La causa viene istruita attraverso acquisizione documentale, prove per testi e CTU Medico-Legale.

Preliminarmente, il Tribunale ritiene superata la presunzione di eguale responsabilità.

Difatti, dalle prove documentali risulta prevalente la responsabilità del veicolo Suzuki, che ha violato la disposizione di cui all’art. 145 comma II C.d.S., secondo cui: ” quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi ” vi è l’obbligo di dare la precedenza ” a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione “.

La Suzuki avrebbe dovuto concedere la precedenza al lato destra e utilizzare la massima prudenza, come dovuto nelle intersezioni.

Inoltre, la responsabilità prevalente della Suzuki emerge anche dal punto d’urto dei veicoli: l’autovettura, infatti, ha subito danni su tutta la parte anteriore, sia destra che sinistra, e tale circostanza è idonea a provare che al momento della collisione la moto avesse già impegnato l’incrocio.

Anche gli Agenti intervenuti hanno riferito che all’esito delle misurazioni è stato possibile accertare che la collisione è avvenuta al centro dell’intersezione.

Per tali ragioni il Tribunale ritiene che la Suzuki non rallentava la marcia in prossimità dell’incrocio e non concedeva la precedenza, ma impegnava l’incrocio senza accertarsi del sopraggiungere di altri veicoli.

Se la Suzuki avesse rallentato e la moto fosse sbucata all’improvviso, la collisione si sarebbe verificata sul lato o sulla parte anteriore destra della vettura.

Tuttavia, il medesimo comportamento prudente nell’attraversamento dell’intersezione è da pretendersi anche in capo al motociclista, pertanto viene attribuita alla Suzuki una responsabilità del 70% e alla moto una responsabilità del 30%, poiché la condotta della Suzuki ha maggiormente inciso nella verificazione del sinistro.

Venendo ai danni patiti dal motociclista, la CTU Medico-Legale ha rilevato che: “in conseguenza del sinistro l’attore ha subito delle lesioni di natura traumatica contusiva e distorsiva ” del tutto congrue con la modalità di accadimento dell’infortunio anamnesticamente riferita ” e che le lesioni patite ” si pongono in rapporto causale diretto con l’evento traumatico descritto dall’infortunato”…(..).. attualmente l’attore lamenta limitazione funzionale, sintomatologia algica e blocco articolare a livello del ginocchio destro ” soprattutto nella prolungata stazione eretta e nella marcia” , nonché sintomatologia algica a carico del testicolo destro. Sono presenti tre esiti cicatriziali in corrispondenza della superficie anteriore e laterale del ginocchio destro, un esito in corrispondenza della regione sottorotulea sinistra ed un altro in corrispondenza della coscia sinistra, al di sotto della regione glutea..(..).. menomazioni indicative di una limitazione funzionale su base antalgica dell’articolarità della spalla sinistra e del ginocchio destro, in piena armonia con gli esiti di una contusione -sublussazione della spalla a sinistra e di un intervento di ricostruzione di una lesione distrattiva del LCA, LCP, LCE e popliteo a destra” , il tutto per un periodo di inabilità totale di 60 giorni ed un successivo periodo di inabilità temporanea al 50% di 60 giorni, con riduzione permanente dell’integrità psico -fisica in misura pari al 15%.”

Monetizzato il danno attraverso le Tabelle milanesi, si addiviene all’importo di complessivi 51.241,00 euro, di cui 43.321,00 euro a titolo di danno biologico permanente e 7.920,00 euro a titolo di danno biologico temporaneo, oltre a spese mediche ritenute congrue per euro 857,30.

Sulle poste risarcitorie inerenti la perdita di chance e il danno morale, il Tribunale ritiene fondata e provata solo la perdita di chance.

Come noto, è pacifico che il danneggiato deve provare le circostanze utili ad apprezzare l’incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento d’animo e non sussistono i presupposti per una sua autonoma rifusione, in mancanza di prova di circostanze particolari del caso specifico.

La perdita di chance, invece, consiste nella concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita, ovverosia una posta già attiva presente nel patrimonio del danneggiato al verificarsi dell’evento, che va commisurata non alla perdita del risultato stesso ma alla perdita della possibilità di conseguirlo.

In tale ottica, il danneggiato deve dimostrare, anche in via presuntiva, la sussistenza di un valido nesso causale tra il fatto e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile.

La chance, infatti, per essere rilevante deve essere caratterizzata da una consistente probabilità di successo, con onere della prova a carico del danneggiato che la invoca.

In altri termini, il danneggiato deve provare la ragionevole probabilità di verificazione della chance e la circostanza che la condotta o l’evento siano stati la conseguenza immediata e

Orbene, risulta accertato che le lesioni fisiche patite dall’attore in conseguenza del sinistro gli hanno impedito di essere confermato a tempo indeterminato presso il Battaglione dove aveva svolto tre anni di ferma breve.

Inoltre, l’attore ha depositato il Processo Verbale n. 101 del Consiglio di Disciplina (all. n. 28 fascicolo attore) in cui si dà atto che lo stesso non è stato valutato a causa della lunga assenza dal corso.

Le tempistiche di assenza corrispondono al periodo di inabilità totale accertato dal CTU in conseguenza del sinistro.

Il danno da perdita di chance, dunque, viene ritenuto provato, atteso che, in applicazione del principio del più probabile che non, se il sinistro non si fosse verificato l’attore avrebbe avuto un’altra probabilità di accedere alla ferma militare permanente, anche in considerazione delle valutazioni positive che aveva ricevuto nelle prove già espletate e di cui ha fornito elementi probatori nel corso del giudizio.

Trattandosi di una posizione lavorativa a tempo indeterminato, in considerazione della giovane età dell’attore al momento del sinistro e delle opportunità che tale posto di lavoro gli avrebbe fornito, viene ritenuta congrua la quantificazione patrimoniale effettuata dal danneggiato per 20. 000,00 euro.

La circostanza, invece, che l’attore non abbia potuto entrare a far parte dell’Arma dei Carabinieri a causa della ricostruzione del legamento crociato (come accertato nella dichiarazione di non idoneità datata 6 luglio 2009), rispetto alla quale è stato invocato il danno morale, non viene considerata risarcibile neanche a titolo di danno da perdita di chance.

L’ipotesi dell’Arma dei Carabinieri è, in realtà, una mera possibilità di superamento del concorso e non un’alta probabilità.

Egualmente non viene ritenuto risarcibile l’ulteriore importo invocato di euro 11.000,00 per l’incidenza sulla capacità lavorativa specifica.

Al riguardo, l’attore non ha fornito la prova dell’eventuale attività lavorativa che svolgeva al momento della verificazione del sinistro, né ha provato di essere stato, a causa delle lesioni patite, nell’impossibilità di proseguirla.

Le ripercussioni sulla carriera militare, sono da ritenersi conglobate nel danno da perdita di chance, e riconoscerle separatamente a titolo di danno per l’incidenza sulla capacità lavorativa specifica determinerebbe una duplicazione risarcitoria.

Peraltro, il CTU ha chiarito che attualmente l’attore svolge l’attività di addetto all’accettazione presso la Radiologia di una Struttura Sanitaria e che, in riferimento a tale attività lavorativa, “non vi è alcuna incidenza sulla attuale capacità lavorativa specifica del soggetto “.

Venendo ai danni materiali, per il danno al motociclo viene riconosciuto l’importo di euro 4.000,00, pari al valore di mercato, addivenendosi complessivamente all’importo di euro 76.098,30, che decurtato della percentuale di responsabilità viene ridotto ad euro 53.268,81.

Da tale importo complessivo deve essere decurtato quanto già incamerato dalla Compagnia d’Assicurazione per euro 55.100,00, di talchè null’altro spetta all’attore.

La domanda viene pertanto rigettata nel merito.

Le spese di CTU vengono poste a carico di tutte le parti e quelle di lite vengono integralmente compensate.

In conclusione, il Tribunale di Brindisi, accerta che la responsabilità del sinistro è da imputarsi per il 30% all’attore e per il 70% al convenuto; accerta che l’importo ricevuto dall’attore in fase stragiudiziale è pienamente satisfattivo della pretesa e pertanto rigetta nel merito la domanda attorea; compensa integralmente fra le parti le spese di lite; pone definitivamente le spese della CTU espletata in capo a tutte le parti, in solido tra loro.

Avv. Emanuela Foligno

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