Il diritto di precedenza, spetta in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze (Tribunale di Roma, Sentenza n. 16916/2021 del 29/10/2021 RG n. 29723/2018 )
Il danneggiato cita a giudizio conducente, proprietario e compagnia assicuratrice del motoveicolo Honda SH chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 01.10.2015. Assumeva che il giorno 01.10.2015 – mentre attraversava sulle apposite strisce zebrate, con semaforo segnante verde per i pedoni – veniva investita dal ciclomotore che procedeva a velocità elevata ed incurante del semaforo rosso.
A seguito dell’ impatto subiva lesioni personali, e chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento della somma di euro 47.199,50.
La Compagnia deduce che il pedone attraversava l’incrocio al di fuori delle strisce pedonali e respinge qualsiasi responsabilità.
Il Tribunale ritiene, invece, la domanda fondata.
Dalla relazione di incidente stradale redatta dagli agenti di Polizia Municipale, non è possibile stabilire se l’attrice stesse attraversando sulle strisce pedonali né se il semaforo segnasse luce verde o rossa per i pedoni. Tuttavia è pacifico che fosse in prossimità di esse “poco prima delle strisce” “almeno 15 metri prima delle strisce pedonali”.
Secondo il Giudice, la gravità delle lesioni riportate dall’attrice e la circostanza che il fondo stradale fosse bagnato a causa della pioggia in atto, inducono a ritenere, che la velocità tenuta dall’attore non fosse consona allo stato dei luoghi, ed in ogni caso che la condotta di guida non fosse del tutto osservante degli obblighi prudenziali che scattano in prossimità degli attraversamenti pedonali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di circolazione stradale il conducente del veicolo è tenuto a osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l ‘esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l ‘attraversamento avvenga sulle strisce o nelle vicinanze”.
Oltre a ciò, il convenuto non ha reso il deferito interrogatorio formale; circostanza che, apprezzata unitamente alle altre emergenze processuali, appare corroborare la tesi attorea.
Pacifico ciò, la CTU ha accertato che le lesioni causalmente collegate al sinistro hanno determinato una inabilità temporanea assoluta di giorni 30 e una inabilità temporanea relativa al 50% di giorni 40. Ha, inoltre, ravvisato la sussistenza di postumi permanenti valutati nella misura del 9%.
Pertanto, spettano all’attrice: euro 13.821,42 a titolo di danno biologico per invalidità permanente, euro 1.424,70 per in validità temporanea assoluta ed euro 949,80 per invalidità temporanea relativa al 50%.
La somma complessiva, pari a euro 16.197,92 viene aumentata del 33%, ossia di euro 5.398,10 , al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d’animo), rivestendo il fatto gli estremi del reato, ontologicamente considerato, di lesioni colpose.
Al riguardo, Suprema Corte con la celebre sentenza S.U. n. 26972/2008 ha statuito, senza negare l’esistenza dei danni tradizionalmente definiti “per comodità di sintesi ” biologico, morale ed esistenziale, che, al fine di evitare duplicazioni di risarcimento, non può procedersi alla distinta attribuzione del danno biologico e del danno morale, o del danno c.d. esistenziale, quali autonome voci di danno, ma che “il giudice dovrà qualora di avvalga delle note tabelle ” (intendendosi quelle giurisprudenziali), “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.
La somma complessivamente dovuta all’attrice è, quindi, pari a euro 21.540,57, cui vanno aggiunti i costi sostenuti per le spese mediche ritenute congrue dai CTU ed ammontanti ad euro 300,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste in capo alla Compagnia assicuratrice.
Avv. Emanuela Foligno
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