Personalizzazione del danno nella chirurgia estetica

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personalizzazione del danno non patrimoniale post chirurgia estetica

Personalizzazione del danno in esiti di intervento chirurgico estetico eseguito in maniera inadeguata, viene trattata prima dal Tribunale di Milano e, successivamente, dalla Corte d’Appello.

Personalizzazione del danno, come invocata dalla danneggiata, viene respinta in quanto le allegazioni non hanno consentito di ritenere che il danno estetico riportato dalla donna abbia determinato per la sua particolare condizione di vita, un pregiudizio del tutto eccezionale.

La interessante decisione qui a commento tratta della personalizzazione del danno e del danno all’immagine derivanti da intervento estetico errato (Corte d’Appello di Milano, Sez. II, Sentenza n. 2840/2021del 05/10/2021 RG n. 154/2020).

La paziente esponeva che il Tribunale di Milano, prima sezione civile, con sentenza 5917/2019, pubblicata il 18 giugno 2019, decidendo sulle domande di risarcimento da lei proposte per responsabilità sanitaria nei confronti del Chirurgo estetico, della Struttura Sanitaria e della Compagnia assicuratrice, aveva ritenuto sussistente l’inesatto adempimento delle prestazioni fornite e aveva condannato le convenute  al pagamento dell’importo di € 26.299,50, nonché alla refusione delle spese legali e di CTU.

La donna propone gravame articolando tre motivi.

Con il primo censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto un incremento del danno non patrimoniale per personalizzazione del danno. A riguardo assume che, diversamente da come argomentato, la sua difesa ha prodotto in primo grado copiosa documentazione attestante come l’appellante, all’epoca degli interventi di anni ventidue, fin dall’età di quattordici anni avesse partecipato ad eventi quali concorsi di bellezza e campagne pubblicitarie. A fronte di ciò, a suo avviso, sarebbe evidente il diritto alla personalizzazione del danno in ragione della natura degli interventi eseguiti consistiti in un primo intervento chirurgico di mastoplastica additiva, in data 6 giugno 2012, per motivi estetici e, quindi, il successivo 4 dicembre 2012, in un secondo relativo alla rilocazione delle protesi a seguito dell’intervenuto dislocamento verso il basso delle stesse con accertata responsabilità della struttura come ritenuto in sentenza.

Con il secondo motivo critica la decisione nella parte in cui ha, in modo inadeguato, motivato sempre sul medesimo tema della personalizzazione del danno per la particolarità del pregiudizio subito.

Con il terzo motivo lamenta, infine, il mancato riconoscimento del danno all’immagine. A riguardo assume che, attesi i postumi riportati a causa della carente esecuzione dei due interventi estetici, non aveva potuto proseguire nell’attività di modella, anche di biancheria intima, che aveva avviato e che avrebbe avuto intenzione di proseguire, così trovandosi costretta ad abbandonare tale ambito nonostante le prospettive incoraggianti, con conseguente lesione della sua immagine, tale da giustificare la liquidazione della voce di danno richiesta, anche in via equitativa nella somma di euro 200.000,00.

I primi due motivi di appello vengono considerati infondati.

Il Tribunale ha, anzitutto, condiviso le valutazioni della CTU che, con riferimento al primo intervento chirurgico estetico, ha accertato come esso fosse stato eseguito senza sufficiente considerazione della notevole pregressa lassità dei tessuti mammari soprattutto cutanei ai poli inferiori, mostrando i sanitari, nell’occasione, carenza nell’ attenta verifica ai tempi di consolidamento del solco sottomammario, con sottostima della capacità di tenuta dei tessuti. Ha, quindi, accertato un ulteriore profilo di errore consistito nella scelta di protesi troppo larghe in rapporto all’antropometria della paziente, dato che l’uso di protesi più strette, ma con più alto profilo, avrebbe garantito un risultato estetico più confacente.

Con riguardo al secondo intervento di chirurgia estetica, eseguito il 4 dicembre 2012, il Tribunale, condividendo le conclusioni del Collegio peritale, ha ritenuto come anche esso fosse stato carente dato che, eseguito per riposizionare le protesi con diagnosi di ” dislocazione retromammaria verso il bassobilaterale” a distanza di poco tempo da esso, si era ripresentato il medesimo problema, non avendo i sanitari sufficientemente irrobustito il solco sottomammario, pur avendo contezza della nota lassità dei tessuti.

All’esito delle indagini così esperite, e in considerazione della presenza di ” cicatrici visibili ictu oculi differentemente dall’esito atteso di interventi consimili” il Tribunale, facendo proprie le conclusioni della CTU, ha quantificato una invalidità permanente nella misura del 10%, un periodo di invalidità temporanea totale di giorni due, una invalidità temporanea parziale nella misura del 75% per dieci giorni , del 50% per cinque giorni e del 25% per altri cinque giorni.

Riguardo la negata personalizzazione del danno il primo Giudice ha rilevato che l’ attrice non forniva sufficienti specificazioni in atto introduttivo, né documentazione successiva quanto, ad esempio, all’attività di modella da lei svolta, alla rilevanza nella sua vita e, quindi, all’impatto emotivo che potesse esserle derivato dagli avvenimenti sanitari in contestazione, così come ha escluso che avesse fornito prova, attesa la portata onnicomprensiva delle voci e dei valori contenuti nelle tabelle milanesi utilizzate, per liquidare altra voce di danno per la lesione alla propria immagine.

Tali argomentazioni, secondo la Corte di Appello, sono corrette e vengono confermate.  Costante giurisprudenza di Legittimità recita:” in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfetariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento, e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all’irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento”.

Ciò posto, la Corte evidenzia che la paziente non ha riproposto alcuna prova orale inizialmente dedotta in primo grado e ha fondato la sua impugnazione, quanto alla mancata personalizzazione del danno, esclusivamente sulla documentazione prodotta innanzi al Tribunale, nonché su una asserita non contestazione dei suoi assunti da parte delle difese convenute.

La documentazione prodotta in primo grado, consistente in un curriculum vitae predisposto dalla stessa parte e da corredo fotografico, è priva di data, non collocabile nel tempo e in alcun contesto lavorativo, e riporta (solo alcune) delle indicazioni numeriche, forse di prodotti, non consentendo di comprendere a quale attività dette immagini facciano riferimento, ovvero la ragione di esse.

Le fotografie e gli articoli di giornale, riguardanti eventi degli anni 2003, 2007 e 2008, sono risalenti e non consentono di ritenere che il danno estetico riportato dalla donna abbia determinato per la sua particolare condizione di vita, un pregiudizio del tutto eccezionale, che giustifichi la personalizzazione del danno, rispetto a quello normalmente sofferto da persone della stessa età sottoposte ad analogo intervento di chirurgia estetica che, come tale, mira esclusivamente ad un miglioramento dell’aspetto di una determinata parte del corpo.

L’appello viene integralmente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado, e la donna viene condannata al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 9.515,00 (oltre spese e accessori) nei confronti della Struttura e del Medico, ed eguale importo di euro 9.515,00 (oltre spese e accessori) nei confronti della Compagnia assicuratrice.

§ § §

La decisione della Corte territoriale milanese commentata si presenta del tutto interessante per la disamina in tema di personalizzazione del danno e lesione dell’immagine.

Riguardo la invocata personalizzazione del danno, i Giudici di merito hanno ben scandagliato la relativa domanda e correttamente motivato il relativo diniego.

In buona sostanza la danneggiata non ha debitamente allegato quale pregiudizio particolare ed eccezionale sia scaturito dal danno estetico per malpractice.

Parte della documentazione allegata è priva di riferimenti temporali e materiali che non consentono di individuare le eventuali attività asseritamente compromesse. Parimenti gli stralci giornalistici, riferendosi ad oltre dieci anni prima dell’intervento estetico contestato, dimostrano solo che la danneggiata, da adolescente partecipava ad una serie di concorsi di bellezza, risultandone vincitrice.

Ma nulla è stato documentato circa la effettiva attività della danneggiata negli anni immediatamente precedenti all’intervento estetico del 2012, ergo non può affermarsi che la stessa abbia subito un particolare pregiudizio, idoneo per la personalizzazione del danno, riguardo la carriera di modella.

Le fotografie e gli articoli di giornale, riguardanti eventi degli anni 2003, 2007 e 2008, sono risalenti e non consentono di ritenere che il danno estetico riportato dalla donna abbia determinato per la sua particolare condizione di vita, un pregiudizio del tutto eccezionale, che giustifichi la personalizzazione del danno, rispetto a quello normalmente sofferto da persone della stessa età sottoposte ad analogo intervento di chirurgia estetica.

Avv. Emanuela Foligno

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