Due forme di risarcimento dell’infortunio sul lavoro

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Due forme di risarcimento del danno dell'infortunio sul lavoro

Due forme di risarcimento dell’infortunio sul lavoro (Tribunale Palermo, sez. V, 06/10/2022, n.4001).

Due forme di risarcimento in caso di infortunio sul lavoro.

Viene appellata la decisione del Giudice di Pace di Palermo che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno formulata dal lavoratore.

Nello specifico, l’appellante si duole dell’erroneità della decisione in punto di quantum, per avere il Giudice di primo grado decurtato dall’importo complessivo riconosciuto a titolo di danno biologico, quanto erogato dall’INAIL a titolo di indennità di malattia per l’infortunio sul lavoro.

L’appello ò fondato.

Tra il sistema di risarcimento del danno in sede civile ed il meccanismo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sussiste una sorta di concorso funzionale, in forza del quale il responsabile del sinistro, con la sua compagnia assicurativa, dovrà risarcire i danni secondo le regole della responsabilità civile, mentre l’Inail, trattandosi di un infortunio sul lavoro, sarà tenuta a indennizzare il danneggiato sia per il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa generica, sia per quello sotteso alle lesioni dell’integrità psicofisica causative di menomazioni valutabili secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000.

Le due forme di risarcimento non si possono cumulare perché non è ammissibile che il danneggiato risulti “economicamente” arricchito dal sinistro.

Ciò, ad ogni modo, è stato chiarito dalla Suprema Corte con la precisazione che “i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale INAIL riducono il credito risarcitorio della vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, se l’indennizzo ha lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito”.

Difatti, quando l’INAIL paga l’indennizzo, il credito risarcitorio si trasferisce dal danneggiato all’assicuratore, con la conseguenza che il danneggiato (creditore), ottenuto l’indennizzo, non può pretendere per le stesse voci di danno anche il risarcimento dal responsabile civile, residuando a favore del danneggiato (creditore) soltanto il risarcimento per il danno differenziale, che va calcolato sottraendo dal totale credito risarcitorio l’indennizzo già corrisposto dall’INAIL per i medesimi pregiudizi.

In tal senso, il danno differenziale deve essere determinato sottraendo dall’importo del danno complessivamente subito, in senso civilistico, quello delle prestazioni liquidate dall’Inail”, per le medesime voci di danno.

In altre parole, va posto in essere un computo per poste omogenee: dall’ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non il valore capitale dell’intera rendita costituita dall’INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare il danno biologico, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell’assicurato, finalizzata all’indennizzo del danno patrimoniale.

Ciò detto, l’Inail ha erogato in favore dell’appellante sia la somma di Euro 5.619,57, per il danno biologico subito in conseguenza del sinistro per cui è causa, sia la somma di Euro 4.277,72 per la perdita della retribuzione durante il periodo di assenza per malattia D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 68, comma 1.

Il Giudice di Pace non ha applicato i principi suddetti avendo erroneamente detraendo dall’intero importo riconosciuto in favore del lavoratore, per complessivi Euro 9.577,35, non solo l’indennizzo corrisposto dall’Inail per il danno biologico (come andava fatto), ma anche quello riconosciuto per la perdita della retribuzione a causa dell’assenza dal lavoro.

Per tali ragioni la sentenza impugnata viene annullata.

Avv. Emanuela Foligno

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