Dislivello tra due tombini e caduta sulla strada

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Dislivello tra due tombini sulla carreggiata provoca sinistro stradale

Dislivello tra due tombini sul manto stradale e caduta (Cass. civ, sez. III, 14 marzo 2023, n. 7363).

Motociclista cade a causa di un dislivello tra due tombini fratturandosi tibia e perone.

Il motociclista pretende il ristoro dei danni patiti  dal Comune di Napoli a causa della caduta avvenuta per omissione di manutenzione e custodia della strada luogo del sinistro.

Nello specifico, il danneggiato, alla guida del proprio motociclo rovinava a terra a causa del dislivello tra due tombini di raccolta delle acque posti sulla carreggiata.

Secondo i Giudici di merito, dalla dinamica del sinistro è dato presumere che sia addebitabile allo stesso danneggiato la frattura di tibia e perone, per il suo comportamento imprudente, pertanto, la relativa domanda risarcitoria veniva rigettata.

I Giudici di merito, nel rigettare la domanda, hanno valutato che il contesto della carreggiata era tale da permettere al motociclista di avvedersi facilmente della sconnessione stradale.

E’ stata ritenuta quindi determinante nella causazione dell’evento la condotta imprudente del danneggiato. Secondo i consolidati principi giurisprudenziali, la condotta imprudente del danneggiato interrompe il rapporto causale tra la custodia del bene e il danno e diviene causa esclusiva dell’evento.

Difatti, i Giudici di appello, nel confermare il rigetto della domanda di primo grado, hanno valutato anche le condizioni in cui si è verificato il sinistro in parola, rimarcando la rilevanza della piena visibilità dei tombini, oltre all’orario diurno e all’assenza di traffico. Tali considerazioni fanno senz’altro presumere che il motociclista abbia tenuto una condotta imprudente tale da determinare l’interruzione del nesso causale.

In Cassazione il motociclista impugna la decisione di secondo grado e sostiene la tesi della mancata indicazione, in concreto, del comportamento negligente addebitatogli e sottolinea la omessa valutazione della presenza della sconnessione stradale causata dal dislivello tra i due tombini. Sempre secondo il danneggiato, i principi della responsabilità oggettiva del custode non devono ritenersi esclusi, ma proporzionalmente ridotti in presenza di comportamento negligente del danneggiato.

La Suprema Corte ritiene infondate le censure e ribadisce che il comportamento del danneggiato, ancorché prevedibile, può determinare la totale interruzione del nesso causale tra il rapporto di custodia e il danno.

E’ del tutto corretta la valutazione svolta dai Giudici di merito che hanno ritenuto esclusa la responsabilità per custodia del Comune convenuto, motivando sulla base degli elementi di piena visibilità, condizioni atmosferiche, manto stradale asciutto, senso unico di marcia, mancanza di traffico e di ostacolo sulla carreggiata.

Il ricorso viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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