Mancanza di pezzi di asfalto e lesioni dell’automobilista (Cass. civ., sez. VI – 3, 29 novembre 2022, n. 35032).

Mancanza di pezzi di asfalto provocano danni all’automobilista.

I Giudici di merito ritenevano non addebitabili al Comune, in qualità di custode della strada, i danni riportati dall’automobilista a causa della mancanza di pezzi di asfaltatura sul manto stradale.

In sostanza, in primo e secondo grado veniva ritenuto responsabile dell’evento lo stesso automobilista, con esonero di responsabilità per il Comune, considerata la condotta di guida imprudente e la visibiltà della disconnessione stradale.

L’insidia lamentata dall’automobilista, in realtà era una mancanza di pezzi di asfaltatura sul manto stradale che provocava un dislivello del tutto minimo e privo di pericolosità intrinseca.

Oltre a ciò i Giudici consideravano che tale “mancanza” era del tutto visibile ed escludevano la sussistenza di obblighi ai sensi dell’art. 2051 c.c. in capo al Comune convenuto a giudizio.

Per tali ragioni la domanda risarcitoria azionata dall’automobilista veniva respinta in entrambi i gradi di giudizio per scarsa attenzione e incauta guida del veicolo danneggiato.

Nello specifico, in appello veniva evidenziato che “dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che la buca presente sulla strada comunale era una semplice mancanza di pezzi di asfaltatura, di pochissima profondità,  e perfettamente visibile alla luce dei fari”.

Conseguentemente, “non vi è dubbio che l’automobilista, usando la dovuta diligenza, avrebbe potuto evitare l’incidente, verificatosi per sua colpa ed imperizia, dal momento che la non meglio definita buca era perfettamente visibile per le dimensioni, trattandosi, tra l’altro, di semplice disconnessione o irregolarità del fondo stradale tale da non poter arrecare alcun danno”.

I Giudici di merito danno continuità al principio di diritto secondo cui se il pericolo è prevedibile e individuabile con l’uso della ordinaria diligenza è da escludersi qualsivoglia responsabiltà in capo al custode della cosa.

Il caso fortuito, dovuto per imprudenza del soggetto danneggiato e, quindi, estraneo alla sfera comportamentale del soggetto danneggiante, si palesa, di per sé, quale causa efficiente da sola capace di determinare l’evento dannoso, sottolineano i Giudici di appello.

L’automobilista si rivolge in Cassazione lamentando la errata applicazione, in punto di onere della prova, della responsabilità per custodia di cui all’art. 2051 c.c.

Secondo la tesi del ricorrente “il danneggiato che agisca per il riconoscimento dei danni subiti mentre circola sulla pubblica via è tenuto alla dimostrazione dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche della prevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare una situazione di pericolo occulto”.

Ed ancora lamenta che “indipendentemente da qualsivoglia valutazione circa la visibilità o meno dell’ostacolo, e circa la sua entità, il fatto che l’ostacolo abbia comunque determinato il danno e che il custode non abbia fatto alcunché per evitarlo” è sufficiente a integrare la piena responsabilità del Comune, custode della strada in questione.

Le censure sono infondate.

Il Comune è esente da responsabilità in quanto la causa del sinistro, ovvero la mancanza di pezzi di asfaltatura sul fondo stradale, costituisce una irregolarità talmente minima da non poter arrecare danni ai fruitori della strada.

Di talchè, corrette sono state le decisioni dei Giudici di merito che hanno escluso il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno lamentato dall’automobilista.

Il ricorso viene integralmente respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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