Assegno sociale e requisito reddituale (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2023, n. 5471).
Assegno sociale ed efficacia delle prove ai fini del requisito reddituale del beneficiario.
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Civitavecchia, dichiarava il diritto dell’assistito all’assegno sociale dalla data della domanda amministrativa dell’ 1.8.09 e condannava l’INPS a pagare la prestazione.
Il primo Giudice escludeva la spettanza della prestazione per i periodi in cui non era stato dimostrato il reddito se non con dichiarazioni sostitutive; invece la Corte di Appello ha ritenuto che tale dichiarazione era comunque un principio di prova, integrabile da altra documentazione quale il certificato dell’Agenzia delle Entrate allegato dalla parte con l’atto di appello.
L’INPS ricorre in Cassazione deducendo che la decadenza dalla prova non è superabile in appello con uso di poteri istruttori ufficiosi, specie se l’autodichiarazione non possa ritenersi quale prova a favore.
La censura non è fondata.
La Suprema Corte ribadisce che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, prevista dalla legge per velocizzare l’attività amministrativa, pur non avendo valore probatorio, nel senso che non può , di per sé sola, essere posta a fondamento della decisione, può essere utilizzata dal Giudice di merito come documento idoneo a sollecitare il suo potere ufficioso e costituire nella sua valutazione, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova suscettibile di essere integrato da ulteriori acquisizioni processuali attraverso il potere gel giudice previsto dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
Viene quindi affermato che «nelle controversie assistenziali la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale non ha, in difetto di diversa previsione di legge, valore probatorio e tuttavia la presenza di tale dichiarazione in atti consente al giudice un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, secondo comma, cod. proc. civ. (da esercitarsi pur sempre con riferimento a fatti allegati dalla parte ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse); pertanto, ove la dichiarazione sostitutiva relativa al reddito sia versata in atti, in quanto allegata al ricorso di primo grado, è ammissibile la produzione in appello di documentazione probatoria relativa al cd. requisito reddituale (nella specie, un certificato dell’Agenzia delle Entrate)».
Per quanto concerne il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure, gli Ermellini ricordano che non si tratta di una preclusione assoluta, in quanto il Giudice di appello può sempre ammettere eccezionalmente detti documenti ove li ritenga indispensabili al fine della decisione.
Ad ogni modo, nel rito del lavoro il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento – ispirato alla esigenza della ricerca della verità materiale, cui è doverosamente funzionalizzato il rito stesso, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento – nei poteri d’ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi del citato art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabiliai fini della decisione della causa, poteri, peraltro, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse.
Per tali ragioni il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
Leggi anche:





