Omessa manutenzione della strada e applicazione dell’art. 2051 c.c. (Corte Appello Roma, sez. III, 19/10/2022, n.6435).
Omessa manutenzione della strada e valutazione del comportamento del danneggiato secondo i principi di cui all’art. 2051 c.c.
Il danneggiato impugna la decisione del Tribunale di Roma che respingeva la sua domanda risarcitoria proposta nei confronti del Comune di Roma e quelle di manleva proposte dai diversi chiamati in garanzia, in conseguenza delle lesioni patite in seguito alla caduta verificatasi mentre percorreva a piedi la pubblica via per la presenza di una buca nella quale inciampava.
L’appellante sostiene errata valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alle prove testimoniali e al Verbale della Polizia Municipale.
La Corte d’Appello, preliminarmente, evidenzia che dalle prove acquisite in primo grado non sorge alcun dubbio sulla dinamica del sinistro.
La strada, luogo del sinistro, si presentava ben tenuta e recava solo una buca delle dimensioni di circa 30 cm. di larghezza, per 20 cm. di profondità, come riferito da uno dei testi e confermato dal Verbale della Polizia municipale.
Secondo l’appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le dichiarazioni rese dai testi ed erroneamente ritenuto poco attendibili quelle della nipote del danneggiato in quanto legata da vincoli di parentela.
La Corte di Appello, invece, ritiene sussistente la responsabilità del Comune per omessa manutenzione della strada e per omessa segnalazione di insidie presenti sulla stessa. Avendo la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. natura oggettiva, l’appellante ha correttamente assolto al proprio onere probatorio avendo dimostrato l’esistenza (ed entità) del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode, l’onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito.
Ebbene, pacifico che l’appellante ha dimostrato il nesso di causalità tra la presenza della buca sulla strada e le lesioni riportate in conseguenza della caduta, il Comune ha dimostrato l’esistenza di un comportamento negligente, distratto o imprudente del danneggiato che, passeggiando, era intento a chiacchierare con la nipote (distogliendo, pertanto, l’attenzione dalla strada). Viene considerato, inoltre, che la visibilità era ottima, e che la buca sulla strada non risultava occultata alla vista.
La disattenzione del danneggiato, tuttavia, non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del Comune.
La responsabilità del custode è esclusa soltanto dal caso fortuito, intendendosi come tale un evento che praevideri non potest. In altri termini, la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa.
Il Comune non ha dimostrato di avere adottato neppure le minime cautele necessarie a segnalare la presenza della buca sul marciapiede con la conseguenza che la condotta imprudente della vittima assume rilevanza ai fini della riduzione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Per tali ragioni, la Corte di Appello applica un concorso colposo del danneggiato nella misura del 50%, conseguentemente il danno permanente (stimato dal CTU nel 6%) viene ridotto della metà.
Avv. Emanuela Foligno
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