Niente rimborso delle spese legali al medico se l’Azienda sanitaria non è informata

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La questione affrontata tratta del rimborso delle spese legali (ex art. 25 CCNL di dirigenza medica) sostenute per la difesa nel giudizio civile promosso dal paziente asseritamente danneggiato. In sintesi, l’Azienda Sanitaria deve essere debitamente informata, dal medico proprio dipendente, dell’apertura del procedimento (Cassazione civile, sez. lav., 21/06/2024, n.17153).

La domanda per ottenere il rimborso delle spese legali

Gli eredi di un dirigente medico di chirurgia generale, già in servizio presso l’ASP di Agrigento, avevano proposto una domanda per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute dal de cuius.

Tali spese erano relative alla difesa in un giudizio civile intentato da una paziente, la quale chiedeva il risarcimento dei danni per i postumi invalidanti e permanenti, nonché per le sofferenze patite, asseritamente causati dall’inadeguatezza del trattamento chirurgico e terapeutico ricevuto presso l’allora Azienda “Ospedali Civili Riuniti” di Sciacca.

La richiesta di rimborso era fondata sull’art. 25 del CCNL per la dirigenza medica del SSN dell’8 giugno 2000. Tuttavia, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, rigettando la domanda proposta nei confronti dell’ASP di Agrigento.

Le motivazioni dei Giudici di Appello

I Giudici di appello, nello specifico, consideravano non sussistente la condizione cui la disciplina del CCNL subordina il diritto al rimborso, ovverosia l’assolvimento dell’onere preventivo del medico di comunicare all’Azienda Sanitaria, datrice di lavoro, l’instaurazione di un giudizio a proprio carico così da metterla in condizione di valutare la sussistenza delle condizioni per l’assunzione in proprio della difesa ed eventualmente designare all’uopo un legale di propria fiducia. Solo0 da tale assolvimento potrebbe scaturire, in caso di mancato gradimento da parte del medico del legale designato, l’affidamento del mandato difensivo ad un difensore diverso, con ammissione del dirigente al rimborso nei limiti della tariffa che nei confronti del designato l’Azienda si fosse determinata a ad applicare.

La decisione viene impugnata in Cassazione

I congiunti del Medico sostengono la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del CCNL per del SSN dell’8.6.2000, lamentano che la Corte non avrebbe considerato il contegno nell’occasione tenuto dal de cuius che assume coerente con la prassi applicativa dell’epoca, comunque antecedente all’emanazione della disciplina contrattuale, con conseguente inconfigurabilità a carico del medesimo dell’onere di comunicazione da questa introdotto.

La suddetta censura viene considerata dagli Ermellini inammissibile perché i ricorrenti non danno atto della tempestiva e specifica allegazione e prova della circostanza che, all’epoca dei fatti, l’affidamento del mandato ad un difensore scelto dal de cuius conseguisse, come d’obbligo, all’essere stata l’Azienda Sanitaria debitamente informata dell’apertura del procedimento, e messa in grado di valutare l’inerenza dello stesso a fatti o atti connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio ed essere, poi, rimasta inerte nell’assumere in proprio la difesa del dirigente e designare all’uopo un difensore di propria fiducia da comunicare all’interessato per ottenerne l’assenso.

Risultando accertato che il chirurgo non informava l’Ospedale di Sciacca dell’apertura del procedimento civile in proprio danno, la decisione della Corte di Appello è totalmente corretta.

Avv. Emanuela Foligno

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