Il Tribunale accoglieva la domanda del ciclista che cadeva a causa di una buca piena d’acqua nell’asfalto ritenendo non contestata la verificazione del sinistro, invece la Corte di Appello di Catanzaro ribaltava la sentenza e negava il risarcimento al danneggiato. Statuizione confermata dalla Cassazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 26 giugno 2024, n. 17663).
Il fatto
Il ciclista, a causa di una buca piena d’acqua, non visibile e non segnalata, cadeva procurandosi lesioni al ginocchio. Il danneggiato cita a giudizio il Comune di Scalea al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Paola accoglieva la domanda attorea, ritenendo che il Comune di Scalea non avesse sollevato alcuna specifica contestazione circa la verificazione del sinistro e la dinamica dello stesso, e liquidava in favore dell’attore sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano la somma di Euro 5.613,41.
La Corte d’appello di Catanzaro, invece, con sentenza n. 78/2021 del 21 gennaio 2021, riformando la sentenza impugnata accoglieva l’appello del Comune e rigettava le domande formulate dal ciclista, e la vicenda approda in Corte di Cassazione.
Il ricorso in Cassazione
Secondo la vittima, la Corte di Catanzaro avrebbe svolto un ragionamento contraddittorio perché, dopo aver riconosciuto che il Comune di Scalea non aveva sollevato alcuna specifica contestazione circa la verificazione del sinistro e la dinamica dello stesso, e che, trattandosi di fatti non contestati, apparivano allora irrilevanti le doglianze dell’appellante in ordine alla circostanza per la quale nessuno dei testi escussi aveva affermato di aver assistito all’evento, ha poi accolto l’appello proposto dal Comune di Scalea ritenendo che dall’attività istruttoria espletata emergevano elementi probatori per escludere la responsabilità della vittima, ricorrendo un caso fortuito. Gli assunti sarebbero, tra di loro, inconciliabili avendo la Corte territoriale dato rilievo a circostanze mai dedotte e contestate dal Comune nei precedenti gradi di merito e, comunque, mai emerse nel corso dell’istruttoria espletata.
Inoltre, la vittima lamenta anche la violazione dell’art. 2051 c.c. avendo i Giudici di secondo grado ritenuto che la caduta fosse da ricondurre ad un comportamento poco diligente della vittima che aveva la possibilità di accorgersi dello stato della strada e del pericolo insito nella sua percorrenza, trattandosi di tratto stradale a lui noto e percorso in pieno giorno. La Corte di Appello avrebbe errato nell’affermare che la buca era perfettamente visibile, come risulta dalle fotografie allegate alla relazione di servizio dei vigili urbani, fotografie scattate a distanza di circa dieci minuti dal fatto, oltreché confermato dai testimoni.
La buca era perfettamente visibile al danneggiato
La Cassazione, nel ribadire la natura oggettiva della responsabilità del custode, rammenta che è sufficiente che il danneggiato dia prova del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno dallo stesso patito, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del fortuito, ossia “un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. Ciò che conta è la irrilevanza, sul piano dell’accertamento causale, della natura insidiosa della cosa in custodia o della percepibilità ed evitabilità dell’insidia da parte del danneggiato.
Ergo, ragionando secondo tali principi, è stato precisato che la condotta imperita, imprudente o negligente del danneggiato rileva solo se idonea ad integrare il caso fortuito, ovverosia se si pone come causa efficiente del danno, connotata da carattere di imprevedibilità in grado di interrompere la serie causale riconducibile alla cosa.
Ciò significa che per escludere la responsabilità del custode il Giudice deve accertare: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile”.
Seguendo tali principi, cui la S.C. dà continuità, il Giudice di Appello ha accertato che la buca era di notevoli dimensioni e che era perfettamente visibile dal danneggiato, anche se ricolma di acqua. Quindi, ha correttamente concluso nel senso della rilevanza causale assorbente di tale condotta poco diligente del ricorrente e, così ragionando, ha tratto la corretta conseguenza della ininfluenza della condizione della strada.
Avv. Emanuela Foligno