Caduta del ciclista per la buca estesa e visibile recide il nesso causale tra l’insidia e l’evento dannoso, integrando una ipotesi di caso fortuito (Tribunale di Cassino, Sez. I, Sentenza n. 1251/2021 del 27/09/2021-RG n. 670/2015).
Caduta del ciclista induce il danneggiato a citare in giudizio di Comune al fine di vederlo condannato al ristoro dei danni fisici subiti a causa della presenza di una estesa buca.
Secondo il danneggiato, la sconnessione stradale, seppure di una certa importanza, non era in alcun modo segnalata e non poteva essere evitata la caduta del ciclista.
Il Tribunale osserva che il Comune versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un’anomalia della strada e che la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato, che dovrà provare l’evento-danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala.
La prova del nesso causale, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, spetta al danneggiato che deve dimostrare che la strada sulla quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta.
A ciò si deve aggiungere che gli utenti hanno l’onere di prestare particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario di tali beni, al fine di preservare la propria incolumità.
In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità del Comune per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che “quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Quando il comportamento dell’utente sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima, o se vi sia concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione che va compiuta sul piano del nesso eziologico, ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela.
La caduta del ciclista avveniva in pieno giorno, alle ore 15.00 del mese di agosto, e dunque in perfette condizioni di visibilità, inoltre la buca era di notevoli dimensioni, circostanza confermata anche dalle testimonianze.
Analizzata la documentazione fotografica, non risulta provata una effettiva insidiosità della buca, tale da non renderla percepibile da parte di un utente della strada mediamente accorto, in quanto il dissesto stradale si presenta esteso e del tutto visibile e percepibile.
Da ciò ne deriva che il comportamento tenuto dall’attore danneggiato viene ritenuto incauto e fa venire meno il nesso di causalità tra la presunta insidia e l’evento dannoso, integrando il tal modo una ipotesi di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c.
In definitiva, la possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l’esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologico tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento gravemente colposo dello stesso danneggiato.
Per tali ragioni viene esclusa la responsabilità del Comune per la caduta del ciclista.
La redazione giuridica
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