Il nodo centrale della controversia riguarda la validità del secondo preventivo e l’efficacia probatoria della quietanza di pagamento. La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello di Genova e rigetta il ricorso dei committenti (Corte di Cassazione, II civile, ordinanza 3 giugno 2025, n. 14828).
Risoluzione del contratto per inadempimento e richiesta di risarcimento danni
Viene chiesto al Tribunale di Savona di dichiarare la risoluzione, per inadempimento dei convenuti, del contratto avente ad oggetto la realizzazione e messa in opera di serramenti in un immobile sito in Bergeggi, o in subordine, l’accertamento di legittimo recesso oltre, alla condanna al risarcimento del danno, quantificato in Euro 190.064,00.
I committenti avevano scelto, come da preventivo del 10/9/2008, una tipologia di vetri e serramenti più costosi rispetto a quelli individuati all’inizio. Inoltre era stata richiesto il collocamento di una struttura in acciaio alla porta d’ingresso al garage. Realizzati i serramenti e iniziata la messa in posa, non avendo i committenti inteso provvedere ai pagamenti ulteriori, avendo corrisposto un acconto di sole Euro 40.000,00, nel settembre del 2007 l’installatore sospendeva i lavori e, i convenuti gli intimarono di dare esecuzione al primo preventivo. A seguito di ATP il corrispettivo per la realizzazione dell’opera era stato quantificato in Euro 190.064,00.
Accertamento delle modifiche al contratto e nuovo accordo implicito
I proprietari dell’edificio deducono di non avere autorizzato il secondo preventivo, sulla base del quale era stato richiesto il pagamento. La Corte di appello di Genova rietermina la somma dovuta dai committenti a titolo di risarcimento dei danni in Euro 65.816,31 per le seguenti ragioni:
- il Tribunale di Savona, sulla scorta delle emergenze istruttorie, aveva correttamente valutato come provate le rilevanti modifiche apportate al primo ordine di Euro 90.000,00. Modifiche non imputabili ad un’autonoma iniziativa dell’appaltatore e tali da far ritenere che tra le parti fosse effettivamente intercorso un secondo accordo, non formalizzato, con il quale la parte committente aveva scelto serramenti di miglior qualità e, quindi, più costosi.
- la fattura nella quale veniva chiaramente richiamata la nuova fornitura, doveva considerarsi documento rilevante ai fini probatori del nuovo accordo “posto che, ove i proprietari non fossero stati d’accordo nell’installare i serramenti in acciaio Inox, avrebbero dovuto al ricevimento del documento contabile immediatamente contestarlo e soprattutto contestare la fornitura medesima in quanto non voluta”.
- la predetta fattura, pertanto, costituiva elemento probante dell’esistenza del sopravvenuto accordo “per la fornitura e posa in opera dei serramenti di acciaio Inox e non per quelli meno costosi di marca Palladio, di cui al primo preventivo del 5/10/2006.
Valutazione della quietanza e limiti dell’efficacia probatoria
In Cassazione viene lamentato che la Corte d’appello avrebbe valutato come prova liberamente apprezzabile la quietanza di pagamento datata 10/08/2007, con tale quietanza l’installatore aveva dichiarato di avere ricevuto il pagamento, a mezzo assegno di conto corrente bancario, del saldo di Euro 22.000,00 dell’anzidetta fattura n. 9 del 27/4/2007 “relativa ai contratto di fornitura per l’abitazione in Bergeggi”. Il documento di cui si discute avrebbe dovuto considerarsi dichiarazione di scienza della parte creditrice avente “piena e legale efficacia probatoria sia dell’intervenuto pagamento che della sua imputazione”.
Quanto dedotto è infondato. Con la quietanza il creditore attesta e rende confessione extragiudiziale di avere ricevuto il pagamento, si tratta pertanto di un atto unilaterale avente natura di confessione stragiudiziale, secondo la previsione dell’art. 2735 cc., di un fatto estintivo dell’obbligazione.
L’efficacia di prova legale ad essa attribuita dagli artt. 2733 e 2735 cc va tenuta distinta dall’accertamento dell’obbligazione, la cui estinzione è attestata dalla stessa quietanza. L’efficacia probatoria attribuita dalla legge alla quietanza è piena e completa se essa indichi tanto l’obbligazione quanto il relativo fatto estintivo, mentre se l’obbligazione non è in essa precisata il relativo accertamento è rimesso al giudice del merito.
Rigetto del ricorso e conferma della sentenza di merito
Pretendere di estendere l’efficacia di prova legale alla quietanza implicherebbe la introduzione nell’ordinamento di una prova con efficacia vincolante, equivalente alla confessione, al di fuori delle previsioni di legge e in contrasto con i principi giuridici generali vigenti.
L’accertamento dei contenuti fattuali, della sua qualificazione e validità del titolo discende dalla complessiva e libera valutazione di tutte le emergenze probatorie operata dal Giudice di merito, su cui la Cassazione non può sindacare.
Nel caso in esame la genovese spiega: “La fattura e il suo pagamento costituiscono la prova dell’esistenza dell’accordo per la fornitura e posa dei serramenti di acciaio inox e non per quelli meno costosi, marca Palladio, di cui al primo preventivo”.
La fattura in questione, che chiaramente richiama la nuova fornitura più costosa, è il documento che prevale a fini probatori, posto che, ove i proprietari dell’edificio non fossero stati d’accordo nell’installare i serramenti in acciaio inox, avrebbero dovuto al ricevimento del documento contabile immediatamente contestarlo e soprattutto contestare la fornitura medesima in quanto non voluta. Ciò non è avvenuto.
Gli effetti della quietanza, che è atto giuridico unilaterale recettizio, come detto, sono determinati dalla legge e non dalla volontà del creditore, il quale, ove richiesto, è tenuto a dare quietanza, ma non può determinare o modificare gli effetti di essa.
Manca, in definitiva, un’apprezzabile, decisiva critica del ragionamento della Corte di appello.
Il ricorso viene rigettato in toto.
Avv. Emanuela Foligno





