Inadempimento contrattuale e responsabilità per danno patrimoniale diretto

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La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire i presupposti della responsabilità risarcitoria derivante dall’inadempimento contrattuale, con particolare riferimento alla lesione del diritto di credito e alla distinzione tra danno diretto e danno riflesso (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 28 maggio 2025, n. 14264).

I fatti e l’inadempimento contrattuale

La società P aveva convenuto in giudizio la società K (incaricata della revisione dei conti della società e dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata nel 2012), deducendo di essere stata indotta a stipulare un contratto di noleggio di una nave, successivamente risolto per l’inadempimento della incaricata alla revisione dei conti, facendo affidamento sulla certificazione dei bilanci, poi rivelatasi infedele, da parte della convenuta.
La società P ottiene in sede arbitrale di lodo la dichiarazione di legittimità della risoluzione del contratto, accertando un credito nell’importo di $17.052.916,38, oltre interessi, e di essersi insinuata al passivo del Fallimento della revisionatrice chiedendo di accertare la responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. della K nella produzione del danno patito.

La vicenda giudiziaria

Il Tribunale di Napoli respinge la domanda. La Corte d’appello di Napoli, dopo avere ricostruito i termini generali della responsabilità del soggetto incaricato della revisione di conti e dopo avere escluso che l’inadempimento contrattuale di una società di capitali implichi di per sé la responsabilità risarcitoria di amministratori, sindaci e revisori nei confronti dell’altro contraente, ha concluso che la domanda formulata in relazione alla lesione dei diritti di credito attribuita alla condotta illecita dell’amministratore non poteva essere ricondotta all’art. 2395 c.c. in quanto il danno dedotto aveva interessato in primo luogo il patrimonio della società fallita e solo indirettamente quello dei creditori insoddisfatti della stessa, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento, solo il curatore poteva dedurre tale responsabilità ex artt. 2394-bis c.c. e 146 l.f.
I Giudici di appello hanno anche escluso un danno diretto al patrimonio della fallita, per essersi quest’ultima avvantaggiata del comportamento degli amministratori, in quanto le condotte denunciate avevano depauperato il patrimonio sociale, arrecando un danno alla massa dei creditori, deducibile dal solo curatore fallimentare.

Impugnazione in Cassazione e critica alla distinzione danno diretto e danno riflesso

La società K censura la decisione nella parte in cui la stessa ha affermato la natura indiretta del danno di cui si chiedeva il risarcimento. Critica, in particolare, la distinzione tra danni diretti – i quali sarebbero risarcibili ex art. 2395 c.c. – ed i danni meramente riflessi, che da tale fattispecie risarcitoria risulterebbero invece esclusi, argomentando l’incongruenza tra tale tesi ed una corretta esegesi sistematica con gli artt. 1223 e 2056 c.c.
Deduce che in ogni ipotesi di responsabilità civile vi deve essere una relazione tra evento e pregiudizio prodottosi nel patrimonio del danneggiato.
In particolare:

  • l’art. 2395 c.c. costituisce norma inserita in un sistema che disciplina la responsabilità dell’amministratore di società ispirato ai principi generali che regolano la responsabilità contrattuale (art. 1223 c.c.) o extracontrattuale (art. 2043 c.c.); e tra i principi generali del sistema di cui la disciplina in questione è un subsystema, non è previsto alcun requisito di ammissibilità dell’azione, sì che quello qui (eventualmente) contemplato non può non essere considerato eccezionale, perché in contrasto con le regole generali.
  • − anche a volersi ipotizzare il carattere speciale – e non eccezionale – della previsione, non sussisterebbero in ogni caso i presupposti per procedere ad un’applicazione analogica in virtù della differenza tra la figura dei Sindaci e quella dei Revisori, essendo la previsione dettata per limitare la responsabilità dei soli organi interni della società e non anche quella degli organi esterni.

Art. 2395 c.c., legittimazione e motivazione della Corte

Quanto lamentato viene dichiarato inammissibile.

  • a) Si è innanzitutto detto che l’art. 2395 c.c. non presuppone l’esistenza di un danno diretto distinguibile da quello riflesso, astrattamente risarcibile se non vi fosse stata la limitazione voluta dal legislatore del 1942.
  • a1) né che lo stesso possa rappresentare un requisito di ammissibilità dell’azione risarcitoria.
  • a2) Del resto, se così fosse, la sua eccezionalità sarebbe vieppiù evidente, così da rendere impossibile una sua interpretazione analogica.

Ebbene, osserva la S.C., ciò che risulterebbe dirimente riguarderebbe sia la natura eccezionale della norma, nella interpretazione che ne viene fornita; sia la circostanza che la ratio della disposizione, identificabile alla luce della sua genesi storica, non corrisponde agli elementi comuni tra Revisore e Collegio sindacale, e cioè alla funzione di controllo contabile in senso ampio affidata a costoro, risultando piuttosto ispirata alla natura organica, (o no), del rapporto con l’Ente.
Ad ogni modo resterebbe da valutare la costatazione che il Giudice di secondo grado ha motivato la sua decisione sulla base di una errata individuazione del fatto storico costitutivo della invocata responsabilità e, perciò, la stessa motivazione risulta censurabile, in questa sede per le ragioni sopra indicate.

Difetto di legittimazione attiva e inammissibilità delle domande risarcitorie

La decisione impugnata ha non solo dichiarato di accogliere il motivo di appello incidentale col quale l’odierna controricorrente censurava la decisione di prime cure per non aver dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente, ma ha anche adottato una coerente statuizione di inammissibilità delle domande della ricorrente medesima, osservando espressamente in motivazione che non vi è dubbio infatti che la legittimazione ad agire vada valutata in base alla astratta titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall’attore, indipendentemente dall’effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Tuttavia proprio in base all’astratta rappresentazione dei fatti originanti la responsabilità della società di revisione fornita dalla società P deve escludersi che quest’ultima potesse far valere il diritto al risarcimento nei confronti della società K.
Assente, quindi, un’adeguata impugnazione dell’effettiva ratio decidendi della decisione di secondo grado, le censure esposte alla S.C. risultano, conseguentemente, inammissibili.

Avv. Emanuela Foligno

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