La paziente non deduce quali siano state le allegazioni poste a sostegno della pretesa e neppure se questa si limitasse alla richiesta di risarcimento per lesione della salute anche in ragione della mancanza di consenso informato, o se avesse avanzato anche autonoma domanda di ristoro del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 29 maggio 2025, n. 14354).
I fatti
La Corte di Ancona rigetta il gravame proposto nei confronti della ASUR Marche e dei medici C.U., Mu.Fi. e D.M.O. (e, quindi, degli eredi di quest’ultimo – deceduto in corso di giudizio – Ca.Si., D.M.R. ed D.M.E.), al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’intervento chirurgico di riduzione-osteosintesi con multiflix per pregressa frattura scomposta e angolata cervico-omerale dx, eseguito (dal dottor C. e dal dottor Mu.) il 5 agosto 2008 presso l’Ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, dal quale intervento residuavano esiti pseudoartrosici.
I Giudici di appello hanno osservato che:
- “a) nel merito è da reputarsi fondato l’appello incidentale del C., con assorbimento.
- a1) non vi sono contestazioni circa l’idoneità (in astratto) dell’intervento chirurgico con il sistema di sintesi percutanea multifix.
Nesso di causalità, condotta della paziente e complicanze post-operatorie
- b2) l’intervento è riuscito (non sono segnalate complicanze o imprevisti di alcun tipo) e la paziente fu dimessa con la prescrizione di una visita di controllo già fissata, alla quale ella non si presentò … e decise di farsi seguire dapprima dall’ospedale di Giulianova poi presso altre Strutture sanitarie, presso le quali si è sottoposta a nuove e diverse terapie tra cui la rimozione del morsetto impiantato con l’intervento presso l’ospedale di San Benedetto, siccome pratica fondamentale per l’esecuzione del tipo di intervento praticato.
- b3) la rimozione del morsetto acquista una importanza fondamentale per stabilire il nesso di causalità tra l’intervento ed il danno subito dalla paziente.
- b4) il CTU nominato in primo grado ha osservato che presso l’altra struttura sanitaria alla quale si era rivolta la paziente “non ci si è limitati a seguire l’evoluzione della frattura certificandone in seguito l’incompleta consolidazione, ma sono state eseguite modifiche al sistema di fissazione (asportazione del morsetto e successivo riposizionamento) che potrebbero aver modificato l’evoluzione della malattia”, per cui “diventa difficile ricondurre l’evoluzione pseudoartrosica direttamente ed inequivocabilmente al primo intervento chirurgico”.
Intolleranza al morsetto e giudizio sul consenso informato
- b5) oltre a ciò, vi è: la negligenza della paziente stessa che non si presentò alla visita di controllo fissata in sede di dimissioni e che avrebbe permesso eventualmente di scongiurare l’evento indesiderato… anche mediante la messa in opera di eventuali correttivi, nonché l’insorgenza, successivamente all’intervento, di una intolleranza al morsetto, che ne rese necessaria una sua temporanea rimozione (il 10/5/2008) con riposizionamento il 21/5/2008, quale “intolleranza che ha costituito una complicanza sfavorevole dubbiamente prevenibile” e, infine, la circostanza che, sin dal 2009, all’attrice fu consigliata una revisione chirurgica.
- c) alla luce di tali evidenze, e considerato che non emergono errori nell’esecuzione dell’intervento, pare … impossibile ritenere dimostrato il necessario nesso di causalità e dunque la relativa domanda risarcitoria deve essere respinta.
- d) quanto al danno da omesso consenso informato, nella specie non vi è prova, come già osservato, né del fatto che la donna, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento, né del pregiudizio diverso dal danno fisico.
- e) è da accogliere, quindi, l’appello incidentale del dottor C., dichiarare assorbito quello dell’ASUR e rigettare l’appello principale della paziente, la quale, conseguentemente, dev’essere condannata a rimborsare quanto ha percepito in virtù delle riformate sentenze e al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle di CTU, come liquidate in atti.”
Omessa riunione delle impugnazioni e principio del chiesto e pronunciato
Viene lamentato che la Corte territoriale non ha disposto la riunione delle impugnazioni proposte separatamente avverso la sentenza parziale (n. 1505/2018) e la sentenza definitiva nonostante l’espressa menzione del giudizio d’appello avverso la sentenza che definiva il giudizio di primo grado (sentenza n. 1479/2020 del 25/11/2020) e nonostante la menzione dell’esistenza di tale proposto giudizio nelle conclusioni rassegnate.
La censura è parzialmente fondata. La Corte territoriale, pur non avendo provveduto alla riunione dei gravami – quello, pendente dinanzi a sé, sulla sentenza non definitiva del Tribunale di Ancona n. 1505/2018 e quello sulla sentenza definitiva del medesimo Tribunale n. 1479/2020 – ha, tuttavia, affermato che il rigetto del proposto appello principale comportava, conseguentemente, la condanna della paziente a rimborsare quanto ha percepito in virtù delle riformate sentenze, statuendo la ripetizione di quanto eventualmente pagato in virtù della decisione riformata.
Ebbene, tale decisione è stata adottata in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato essendo estraneo al thema decidendum del giudizio di gravame iscritto la liquidazione del danno in favore della paziente, disposta con la sentenza definitiva n. 1479/2020, oggetto di distinta impugnazione e impugnata nel giudizio qui esaminato.
Valutazione delle CTU e onere probatorio
Ed ancora, la paziente, nel riportare stralci delle CTU espletate in primo grado sostiene che il Giudice di appello, nell’escludere il nesso di causalità tra l’intervento chirurgico e il danno subito dalla paziente, avrebbe travisato gli esiti degli elaborati tecnici riguardo alla ritenuta rilevanza decisiva della rimozione del morsetto, nonché sulla rilevanza della condotta tenuta dalla paziente e, infine, sulla tipologia e metodica dell’intervento eseguito dai sanitari, avendo i CTU affermato la sussistenza del nesso causale.
Anche questa censura viene considerata inammissibile.
Invero, i Giudici di appello hanno effettuato un apprezzamento globale e corretto delle informazioni probatorie, attribuendo alle risultanze delle CTU espletate in primo grado un determinato significato e, dunque, operando una evidente valutazione probatoria, che, seppure si fosse palesata erronea, non avrebbe comunque potuto configurare il vizio denunciato dalla ricorrente.
Obbligo di prova del rifiuto e valutazione dell’intervento
Infine, in tema di consenso informato, la paziente lamenta che la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato il principio che onera la parte danneggiata dall’omessa informazione di dimostrare che la medesima avrebbe rifiutato quel determinato intervento, se fosse stata adeguatamente informata, poiché tale principio “è circoscritto all’ipotesi in cui l’atto terapeutico risulti necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, mentre tale onere deve essere considerato attenuato nel caso in cui vi sia controversia sulla metodologia prescelta e sugli esiti dell’intervento in questione”.
In buona sostanza, ciò che censura la paziente è l’affermazione della Corte di secondo grado sulla assenza di prova del fatto che ella, se correttamente informata, avrebbe rifiutato di sottoporsi all’intervento, nonché del pregiudizio diverso dal danno fisico, giacché trascurerebbe completamente il contesto delle risultanze processuali entro cui si colloca la domanda di danno formulata da essa originaria attrice, evincendosi dalle espletate consulenze tecniche tanto il pregiudizio patito dalla ricorrente quanto la sussistenza del nesso causale rispetto all’esecuzione difettosa dell’intervento ed infine come fosse addirittura controversa – più precisamente ritenuta obsoleta dal C.T.U. – la congruità ed appropriatezza della metodica nonché tipologia dell’intervento.
Accertamenti fattuali e principi di diritto
Anche queste argomentazioni sono inammissibili. La paziente non deduce in modo specifico quali siano state le allegazioni originariamente poste a sostegno della pretesa azionata e neppure se questa si limitasse alla richiesta di risarcimento per lesione della salute anche in ragione della mancanza di consenso informato, o se avesse avanzato anche autonoma domanda di ristoro del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione.
È chiaro che non è stata colta la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha affermato sia che “non sussistevano contestazioni circa l’idoneità (in astratto) dell’intervento chirurgico con il sistema di sintesi percutanea multifix, sia che l’intervento è riuscito (non sono segnalate complicanze o imprevisti di alcun tipo, non essendo emersi errori nell’esecuzione dell’intervento”.
Invero, ciò che la paziente critica è piuttosto l’accertamento della Corte territoriale proprio sugli anzidetti aspetti fattuali (inerenti alla scelta della metodica dell’intervento chirurgico e alla corretta esecuzione dello stesso; tra cui, anche la ritenuta assenza di specifici profili di omessa vigilanza) su cui si è fondata la decisione di insussistenza della responsabilità dei medici e dell’Ospedale.
Conclusione del ricorso e principio della vicinanza della prova
Ciò è inammissibile. All’uopo la S.C. ribadisce i seguenti e fondamentali principi di diritto:
“Il paziente che alleghi l’altrui inadempimento è onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che:
a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico.
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. vicinanza della prova.
c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell’intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all’id quod plerumque accidit”.
Conclusivamente, come detto, viene accolta parzialmente la censura di cui al primo motivo di ricorso e rigettato il resto.
Avv. Emanuela Foligno
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