Il danno erariale indiretto in caso di responsabilità sanitaria

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Danno erariale: il medico responsabile deve risarcire il danno indiretto

Le Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 26 giugno 2024, n. 17634) hanno stabilito che se un’azienda sanitaria viene condannata a risarcire un terzo danneggiato, la perdita economica subita dall’ente pubblico rappresenta un danno erariale indiretto. Questo consente l’avvio di un’azione di responsabilità contabile. Tuttavia, ciò non impedisce all’amministrazione di avvalersi anche delle normali azioni civili di responsabilità.

Il caso

La decisione a commento dà continuità (S.U. 18/12/2014, n. 26659) all’orientamento secondo cui “l’azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un’Azienda Sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, ergo, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra Giudice ordinario e contabile, attesa l’autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni”.

L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni davanti al Giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali. L’azione per danno erariale è finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della Pubblica Amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria. L’azione per responsabilità civile è indirizzata al ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della amministrazione attrice.

La potestas iudicandi del Giudice contabile

Questo significa che eventuali “interferenze” tra i due giudizi integrano una questione di proponibilità dell’azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, sempre che non sia contestata dinanzi a quest’ultimo la configurabilità stessa, in astratto, di un danno erariale, in relazione ai presupposti normativamente previsti per il sorgere della responsabilità amministrativa contestata dal P.G. contabile, nel qual caso si configura una questione di giurisdizione risolvibile dalle Sezioni Unite, essendo posta in discussione la potestas iudicandi del Giudice contabile, la cui definizione è rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario, non essendo la Corte dei Conti “il giudice naturale della tutela degli interessi pubblici e della tutela da danni pubblici” (in questo senso S.U. 19/2/2019, n. 4883).

Ad abundantiam, anche la Corte Costituzionale (28 luglio 2022, n. 203) ha confermato l’autonomia e l’indipendenza delle azioni nel caso in cui investano i medesimi fatti materiali, statuendo che “un pubblico agente può essere convenuto affinché ne venga accertata la responsabilità per entrambi i titoli ovvero essere attinto da una soltanto delle due azioni, non sussistendo i presupposti per l’esercizio di entrambe, senza naturalmente che vi sia cumulo del danno risarcibile, erariale o civile”.

L’azione di responsabilità contabile

Ciò riepilogato, le SS.UU. passano al vaglio il fondamento dell’azione di responsabilità contabile nel regime antecedente l’entrata in vigore della legge 8 marzo 2017, n. 24, con la quale è stata regolata la responsabilità professionale degli esercenti le professioni.

Ebbene, tale disciplina, “pur introducendo alcune disposizioni specifiche volte a tutelare maggiormente gli esercenti la professione sanitaria rispetto agli altri dipendenti pubblici, si inserisce in modo coerente nel generale quadro legislativo della responsabilità amministrativa”. Confermato, quindi, il superamento dell’orientamento più risalente (n. 15288/2001), che riteneva la giurisdizione esclusiva del Giudice contabile.

Conclusivamente, questo significa che anche nel regime antecedente all’entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 l’azione di responsabilità contabile “trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni sopra citate, sicché l’eventuale ripensamento del principio del doppio binario […] produrrebbe …. quello dell’affermazione della giurisdizione del solo Giudice contabile, giammai quello della negazione del potere di ius dicere in capo a quest’ultimo”.

Avv. Emanuela Foligno

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