Un’autovettura viene danneggiata da una barra metallica caduta improvvisamente sulla carreggiata dell’autostrada A/20. Il proprietario del veicolo cita in giudizio il Consorzio delle Autostrade Siciliane chiedendo il risarcimento danni ai sensi dell’art. 2051 c.c. per responsabilità da cose in custodia. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la Cassazione conferma: la presenza improvvisa della barra metallica sull’autostrada costituisce caso fortuito, interrompendo il nesso causale tra la cosa custodita e il danno (Cassazione civile, sez. III, 18/09/2024, n.25079).
La vicenda giudiziaria
Nel tratto autostradale A/20 una barra metallica presente sulla carreggiata provoca danni al veicolo e il proprietario invoca la responsabilità ex art. 2051 c.c.
Viene citato a giudizio il Consorzio delle Autostrade Siciliane allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni da cose in custodia, o in subordine ex art. 2043 c.c., per i danni subiti alla autovettura a causa di una barra metallica sull’autostrada di circa tre metri presente sulla carreggiata del tratto autostradale A/20 in direzione Messina/Palermo.
Dopo CTU e prove testimoniali il Giudice di Pace rigetta la domanda risarcitoria. Il Tribunale di Patti, quale Giudice dell’appello dichiarava inammissibile l’appello con ordinanza n. 120 del 12 febbraio 2022 per insussistenza della ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., atteso che la condotta del terzo andava ritenuta quale caso fortuito, idoneo ad interrompere in nesso di causalità tra il fatto (la custodia) e il danno: e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
La causa approda in Cassazione dove il danneggiato sostiene che l’Ente autostradale non avrebbe dimostrato l’interruzione del nesso causale della responsabilità derivante da cose in custodia per mezzo di caso fortuito.
Il rigetto della Suprema Corte
La doglianza viene ritenuta inammissibile per violazione del principio di autosufficienza che può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Al riguardo viene rammentato che qualunque sia il tipo di errore denunciato (in procedendo o in iudicando), il ricorrente ha l’onere di indicare specificatamente, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione, esplicandone il contenuto e individuando, in modo puntuale, gli atti processuali e i documenti sui quali il ricorso si fonda, oltre ai fatti che potevano condurre, se adeguatamente considerati, ad una diversa decisione. Difatti, il ricorso deve “contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata.
Il Giudice di Pace ha ritenuto che dalla CTU fosse emerso che il sinistro si era verificato per avere un autocarro che precedeva l’auto dell’attore perso la barra metallica sull’autostrada, su cui ha impattato quest’ultima, barra che poi è stata spostata onde evitare pericoli ai veicoli in transito.
La repentinità dell’immutazione dello stato dei luoghi della cosa custodita
Ebbene, considerato che il motivo prospetta una erronea lettura delle risultanze probatorie e si fonda proprio sulla dinamica accertata dalla CTU, il ricorrente non riporta, a parte brevi stralci, il testo della Consulenza che ha effettuato l’accertamento di merito della dinamica dell’incidente in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.
Ad ogni modo, sottolineano gli Ermellini, anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni di quella, a meno che non provi che, per il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie, non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica. È stato difatti chiarito dalla giurisprudenza che, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, la modifica stessa finisce con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a quest’ultima, come in effetti modificata anche dall’evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva.
Nel caso concreto il Giudice di merito ha accertato sulla base della CTU una dinamica del sinistro tale da riscontrarvi la repentinità dell’immutazione dello stato dei luoghi della cosa custodita, tale da elidere, quale fortuito inevitabile, il nesso con quest’ultima e, di conseguenza, l’oggettiva responsabilità del custode.
Avv. Emanuela Foligno






