Accertata la responsabilità del gestore della strada per la presenza di un bancale di legno sulla carreggiata (Giudice di Pace di Siena, Sentenza n. 557/2021)

Ennesima decisione che condanna il gestore del tratto stradale in quanto responsabile dei danni riportati dal veicolo per un bancale di legno non rimosso dalla carreggiata, in assenza di prova del caso fortuito e in assenza della prova di avvenuta manutenzione e controlli.

Il proprietario del veicolo danneggiato cita a giudizio dinanzi l’Ufficio del Giudice di Pace la Società che gestisce la rete autostradale per ottenerne la condanna per i danni patrimoniali subiti a causa del sinistro verificatosi in autostrada a causa della presenza di un bancale di legno presente sulla carreggiata.

Il danneggiato deduce di avere impattato contro un bancale presente sulla carreggiata, senza subire sbalzamenti di corsia grazie alla velocità moderata.

Dopo l’impatto chiedeva la rimozione del bancale da parte della società convenuta, e nel contempo il passaggio di altre vetture frantumava parzialmente il bancale in questione.

Sul posto interveniva l’addetto della società convenuta, che chiedeva l’intervento della Polizia Stradale, la quale redigeva verbale d’intervento.

A causa dell’impatto il veicolo dell’attore riportava danni materiali per € 3.980,00 e lo stesso invoca in giudizio la responsabilità della società convenuta ai sensi dell’art. 2051 c.c..

La Società convenuta si costituisce in giudizio contestando qualsivoglia addebito a titolo di responsabilità per custodia, stante la mancata prova dei fatti e del nesso di causa ed eccependo la concorrente responsabilità dell’attore nella causazione del danno.

Il Giudice di Pace, previo richiamo alla decisione n. 11785/2017 della Suprema Corte, rileva che “il gestore della strada risponde dei danni cagionati dai beni in sua custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c., salvo che il fatto si sia verificato per caso fortuito.”

Al danneggiato spetta la prova del nesso tra la cosa in custodia e il danno e del rapporto di custodia. Il convenuto, invece, deve dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo imprevedibile ed eccezionale idoneo a interrompere il nesso di causa.

Il Gestore, tuttavia, non ha dimostrato di avere eseguito con regolarità i controlli dovuti sul tratto di strada in questione al fine di garantire la sicurezza degli utenti.

L’obbligo di controllo, oltretutto, è più significativo laddove il transito sia soggetto al pagamento del pedaggio.

Dal verbale di intervento della Polizia Stradale risulta che la Società gestrice convenuta ha rimosso l’ostacolo solo a seguito della segnalazione di avvenuto sinistro.

Non coglie nel segno la deduzione della Società circa la mancanza di segnalazioni di ingombro della carreggiata precedenti al sinistro.

Per tali ragioni viene dichiarata la responsabilità del Gestore poiché “non ha garantito la sicurezza della circolazione mediante le necessarie attività di manutenzione, gestione e controllo tecnico di efficienza.

Respinto, infine, un comportamento colposo da parte del danneggiato considerato che procedeva a una velocità di marcia più che prudente.

La società viene condannata a risarcire i danni all’attore per l’importo di € 3.980,00 oltre Iva, interessi legali e rivalutazione.

Avv. Emanuela Foligno

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